Corte Costituzionale: incostituzionale il tetto massimo dell’indennità previsto per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese

Con l’ordinanza n. 131 del 17.07.2026, la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, essendo la questione già stata precedentemente risolta dalla sentenza n. 118/2025, con cui era stata dichiarata l’incompatibilità del tetto massimo di sei mensilità con gli artt. 3, 4, 35 e 117 della Costituzione (sul medesimo tema si veda: Corte Costituzionale: incostituzionale il tetto di 6 mensilità per i licenziamenti nelle piccole imprese).

Il caso affrontato

Il lavoratore, dipendete di una impresa avente meno di 15 dipendenti, impugna giudizialmente il recesso irrogatogli per g.m.o.

Il Tribunale di Padova, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, ritenendo l’indennità risarcitoria da esso prevista (dimezzata rispetto a quella determinata per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non superiore al limite di sei mensilità) lesiva dei principi di uguaglianza, tutela del lavoro e adeguatezza della protezione risarcitoria.

L’ordinanza

La Corte rileva, preliminarmente, che la questione sollevata risulta inammissibile, essendo già intervenuta sul punto la precedente pronuncia n. 118/2025.

Secondo la Consulta, la precedente pronuncia aveva, infatti, già eliminato dall’ordinamento il limite massimo delle sei mensilità da riconoscere ai dipendenti delle piccole aziende illegittimamente licenziati, in quanto ritenuto incompatibile con la necessità di assicurare una tutela indennitaria effettivamente personalizzata e proporzionata alla gravità dell’illegittimità del recesso.

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