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Cassazione: la decadenza in materia di solidarietà contributiva negli appalti


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Con la sentenza n. 18004 del 04.07.2019, la Cassazione afferma che il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 - in tema di solidarietà retributiva e contributiva negli appalti - non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, essendo la stessa soggetta alla sola prescrizione quinquennale.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di far accertare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'INPS attraverso il verbale ispettivo notificatole il 6 luglio 2011, con il quale era stata affermata la responsabilità solidale della stessa, ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003, per l’omissione contributiva perpetrata, nel periodo maggio 2007 - settembre 2009, da una cooperativa cui la ricorrente aveva appaltato dei servizi.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, al momento della notifica del verbale ispettivo, era già decorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per l’operatività della solidarietà di cui al citato art. 29. ù

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, in tema di responsabilità solidale negli appalti afferma la non applicabilità del termine biennale di decadenza - di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 - all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali.

A fondamento della propria decisione, i Giudici di legittimità deducono, in primis, la distinzione tra l’obbligazione retributiva e l’obbligo contributivo: il rapporto di lavoro e quello previdenziale, infatti, per quanto tra loro connessi, hanno campi di applicazione e natura ben distinti.
Diversa risulta essere anche la finalità della pretesa contributiva che è volta alla soddisfazione di un interesse indiretto del lavoratore, ma diretto della collettività per il finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, a sostegno del predetto principio rileva, altresì, la circostanza che la l. 1360/1969 - sostituita proprio dal D.Lgs. 276/2003 - prevedeva che il termine annuale stabilito per l'esercizio dei diritti del prestatore fosse inerente soltanto a quei diritti che il lavoratore poteva far valere in via diretta.

Per la sentenza, dunque, la soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve essere seguita dalla soddisfazione di quella contributiva, a prescindere dalla mancata attivazione del credito in via giudiziale, entro due anni, da parte dell'INPS.
Ne consegue che, anche in materia di appalti, l’obbligazione contributiva non è soggetta a decadenza, ma solo al termine di prescrizione quinquennale, di cui art. 3 della l. 335/1995, che risulta idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher