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Cassazione: particolare tenuità del fatto se l’omesso versamento contributivo supera di poco la soglia


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Con la sentenza n. 39413 del 03.09.2018, la Cassazione penale afferma che è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., anche per i plurimi omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia prevista, posto che la consumazione del reato è collegata al debito complessivo e non alle singole condotte.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante di una società viene condannato in primo grado per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in diverse mensilità del 2010.
Appellando detta pronuncia, deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ammontando il debito complessivo annuo a circa 11.000,00 €, quindi solo 1.000,00 € oltre la soglia penale.
La Corte d’Appello, nel respingere l’impugnazione, sostiene che i singoli versamenti omessi rappresentano le condotte plurime e reiterate che precludono l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis c.p.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – afferma che l’art. 131 bis c.p., nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione, quale motivo ostativo all’applicazione della causa di non punibilità, si riferisce a condotte che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate.

Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali è, invece, caratterizzato da una consumazione prolungata, connotata da una progressione criminosa di comportamenti adottati nello stesso anno, che vanno considerati quali momenti esecutivi di un unico comportamento delittuoso e che singolarmente considerati non integrano alcun reato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte afferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile se, come nel caso di specie, l'omissione è di poco superiore (soltanto 1.000,00 €) alla soglia fissata dal legislatore, considerando però tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso.

A cura di Fieldfisher