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Cassazione: l’ente previdenziale può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in caso di appalto irregolare


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Con l’ordinanza n. 26588 del 14.09.2023, la Cassazione afferma che in tema di appalto irregolare, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e dipendente dell’appaltatore.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente alcune cartelle esattoriali con cui l’INPS richiedeva il versamento di contribuzione afferente a dipendenti di aziende appaltatrici.
In particolare, l’Istituto previdenziale aveva imputato i rapporti di lavoro in questione alla società ricorrente a fronte della ritenuta irregolarità dei contratti di appalto sottoscritti dalla stessa.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso dell’azienda, ritenendo solo il lavoratore (e non anche l’INPS) legittimato a poter chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – afferma che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali in un appalto illegittimo, l’ente previdenziale può agire direttamente senza che sia necessaria la previa azione del prestatore, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.

Per la sentenza, a favore di queste conclusioni depongono, da un lato, l'indisponibilità del regime previdenziale - che non può essere condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità - e, dall’altro lato, l'autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’INPS.

A cura di Fieldfisher