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INPS – Circ. n. 48 del 24.02.2025 : Collegato Lavoro & rendita vitalizia – riscattabili anche i contributi omessi e prescritti


Con la circ. n. 48 del 24.02.2025 , l'INPS ha provveduto a illustrare quanto stabilito dall’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti.

La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un'omissione contributiva attraverso il riscatto dei periodi contributivi  per i quali si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha come presupposto l'inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi.

La rendita vitalizia rappresenta, quindi, un’opportunità significativa per i lavoratori che hanno subito omissioni contributive da parte del datore di lavoro anche per i lavoratori in nero privi di una posizione contributiva INPS aperta.  

Chi può fare richiesta - Il nuovo comma 7 aggiunto all’articolo 13 della Legge n. 1338/1962 prevede la possibilità per il lavoratore e superstiti di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, una volta maturata la prescrizione.  Pertanto ad oggi la costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta da :

  • dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente ( art. 13, comma 1, L. 1338/1962 ). Tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa;
  • dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione ( art. 13, comma 5, L. 1338/1962 ). Tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa;
  • dal lavoratore stesso, in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, o dai superstiti una volta che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro ( art. 13, comma 7, L. 1338/1962 introdotto dall’ art. 30 Legge 203/2024). La facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di rendita vitalizia in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, con oneri interamente a proprio carico, non è soggetta a prescrizione.  
  • NOTA BENE : La facoltà di riscatto, prevista inizialmente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato è stata successivamente riconosciuta anche in favore di familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali ; iscritti alla Gestione Separata e collaboratori del nucleo diretto coltivatore diverso dal titolare

In sostanza, il diritto alla costituzione della rendita può essere fatto valere dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato. In prima istanza, tale diritto è in capo al datore di lavoro che non ha pagato e o in via sostitutiva del lavoratore. Quindi, dopo dieci da quando dovevano essere versati i contributi, scatta il diritto alla costituzione della rendita e questo diritto si prescrive a sua volta in dieci anni. Una volta trascorsi i citati termini prescrizionali , in generale venti anni se non sono intervenute interruzioni alla prescrizione, la nuova disposizione consente al lavoratore di poter valorizzare il suo diritto al riscatto oneroso dei periodi scoperti. E tale diritto, riconosciuto dal Collegato Lavoro è a sua volta imprescrittibile e quindi esercitabile in qualsiasi tempo.

Peraltro, oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, le nuove disposizioni, e le indicazioni fornite con la circolare in  commento, trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia giacenti e ai ricorsi inoltrati prima del 12 gennaio 2025 e non ancora definiti.

Periodi riscattabili - Sono riscattabili i periodi di lavoro per i quali non è stata versata la contribuzione e questa non può più essere versata per il decorso della prescrizione. L'omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell'obbligo assicurativo con contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite. Il periodo di lavoro non coperto da contribuzione può essere riscattato in tutto o in parte a condizione che, sia il datore di lavoro che il lavoratore o i suoi superstiti,  forniscano la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato), prodotti in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali. A tal fine va ricordato che le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. 

Quanto costa il riscatto – Il Collegato Lavoro non ha modificato la disciplina sul calcolo dell’onere dovuto per la costituzione della rendita vitalizia reversibile, che resta quella prevista per il riscatto contributivo dal D.Lgs. n. 187/1977. Pertanto, l’onere viene determinato con il sistema retributivo o contributivo, in base alla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Volendo quantificare l’importo, per i periodi ricadenti nel sistema contributivo, l’onere è determinato con l'aliquota di contribuzione vigente alla data della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica dove è chiesto il riscatto, tenendo conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti. Con una retribuzione di 30.000 €, per il riscatto di un anno di contribuzione sarà necessario sborsare 7.326 € al netto del risparmio fiscale dovuto alla deducibilità dei contributi pari a 2.574 €.