Con la sentenza n. 45803 del 13.12.2024, la Cassazione penale afferma che l'imprenditore che, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti rispetto al versamento delle ritenute previdenziali all’INPS, non può addurre detta condotta a propria discolpa.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello condanna il legale rappresentate della società per aver omesso il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, nel periodo tra dicembre 2015 e dicembre 2016, per un importo complessivo di € 18.040,00.
Il medesimo ricorre per cassazione, sostenendo che la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la circostanza che, nel periodo oggetto di causa, egli versava in una situazione di grave crisi economica che gli aveva impedito di onorare il debito tributario.
La sentenza
La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, siccome è a dolo generico, è integrato al solo ricorrere della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti.
Dunque, continua la sentenza, risulta a tal fine non rilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il datore, quale sostituto, adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui e, anche in caso di insolvenza, è vincolato al versamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.
A cura di WST