Con la circ. n. 2 del 8.01.2024, l' INAIL ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.
A tal riguardo si ricorda che l’istituto assicurativo , intervenuto dopo la fissazione da parte della Bce al 4,50% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema , in merito alla misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte del datore di lavoro, ha ribadito che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (pari appunto al 2,5% dal 1° gennaio 2024), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese ( circ. n. 42 del 18.09.2023 )
Fonte - INAIL