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Cassazione: omesso versamento contributi, notifica dell’accertamento anche per compiuta giacenza


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Con la sentenza n. 45733 del 14.11.2023, la Cassazione penale afferma che la notifica dell’accertamento con cui viene contestato al datore l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si perfeziona anche per compiuta giacenza.

Il fatto affrontato

Il datore di lavoro, ritenuto colpevole del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ricorre in cassazione, deducendo un vizio di motivazione della pronuncia di merito a fronte del fatto che la notifica della diffida di pagamento non era stata rituale.

La sentenza

La Cassazione rileva che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza".

Invero, continua la sentenza, tale circostanza dà luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, l’asserita mancata conoscenza dell’accertamento non può giammai portare all’assoluzione, stante che il reato si è già precedentemente consumato al momento della scadenza del termine entro il quale il datore deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del datore e di lavoro e conferma la colpevolezza del medesimo in ordine al reato ascrittogli.

A cura di Fieldfisher