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Cassazione: obbligo del datore di pagare sempre i contributi anche a scapito degli stipendi


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Con la sentenza n. 39225 del 29.08.2018, la Cassazione penale afferma che lo stato di insolvenza non libera il datore di lavoro che non abbia versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere dette ritenute all'INPS, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte.

Il fatto affrontato

L’imprenditrice, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 463/1983 (convertito nella l. 638/1983) per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei propri dipendenti per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2009 e tra marzo ed agosto 2010, viene condannata, in primo e secondo grado, alla pena di un mese di reclusione ed € 300,00 di multa.
La medesima ricorre in cassazione, sostenendo che, in quel periodo caratterizzato da una crisi di liquidità, aveva dato precedenza al pagamento integrale degli stipendi ai lavoratori.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che in ordine al reato in contestazione, caratterizzato dal dolo generico, non costituisce elemento rilevante al fine di escludere l'elemento soggettivo la fase di criticità nella gestione dell'impresa o di difficoltà economica attraversata dal datore di lavoro che destini perciò le proprie risorse finanziarie al pagamento di debiti più urgenti.
Secondo la sentenza, infatti, il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento degli stipendi.

Il datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori, ha il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dovute dai dipendenti e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato.
In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e ad un obbligo altrui, con la conseguenza che, per i Giudici di legittimità, il datore deve ritenersi vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’imprenditrice.

A cura di Fieldfisher