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Cassazione: la mancata denuncia contributiva è punibile penalmente solo se posta in essere con finalità evasiva


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Con la sentenza n. 7145 del 18.01.2021, la Cassazione penale afferma che la mancata presentazione delle denunce contributive integra il reato di omessa presentazione di denuncia obbligatoria, ex art. 37 L. 689/1981, solo se posta in essere con il dolo di evadere la relativa contribuzione.

Il fatto affrontato

I due soci di una società vengono ritenuti penalmente responsabili per non aver presentato le denunce obbligatorie per il versamento dei contributi all'INPS, nei mesi da settembre a novembre 2014, con conseguente omesso versamento dei medesimi contributi.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che, ai fini della configurabilità del contestato reato di cui all'art. 37 della L. 689/1981, è necessario che le condotte siano poste in essere con il dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali.

Per la sentenza, la sussistenza di detto elemento soggettivo non può essere desunta, sic et simpliciter, dalla totale omissione delle denunce obbligatorie all’INPS, pur risultando detta circostanza rappresentativa della consapevolezza dell'inadempimento.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, prima di concludere che la condotta abbia la finalità specifica di evasione contributiva, è necessario confrontarsi con le specificità del contesto in cui si colloca la stessa.
Circostanze che, nel caso di specie, sono rappresentate dalla concomitante sottoposizione della società ad una procedura di concordato preventivo, con conseguente immediata rilevabilità delle violazioni degli obblighi di versamento, nonché dalla brevità della protrazione dell'inadempimento, pari a tre mesi, e dalla immediata prossimità di tale fatto alla dichiarazione di fallimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso, a fronte dell’assenza di dolo nella condotta posta in essere dai due imputati, proprio in virtù delle predette circostanze non valorizzate nella pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher