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Cassazione: i contributi sono dovuti anche in caso di sospensione della prestazione per forza maggiore


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Con la sentenza n. 4676 del 22.02.2021, la Cassazione afferma che l’obbligazione relativa ai contributi, essendo totalmente svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta, deve essere adempiuta nell'intero ammontare previsto dal CCNL anche nei casi di assenza del dipendente o di sospensione della prestazione concordata con i lavoratori.

Il fatto affrontato

L’imprenditore propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare i contributi previdenziali ritenuti omessi in danno di alcuni dipendenti occupati presso un cantiere sito a Berlino.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, a causa delle cattive condizioni climatiche insistenti in Germania, la sospensione dell'attività lavorativa che era stata disposta dall'impresa doveva reputarsi giustificata per causa di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che si trattasse di fattispecie di sospensione non prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ribadisce il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale il versamento della contribuzione non può risentire di eventuali accordi intervenuti con i dipendenti al fine di prevedere un orario ridotto o financo una sospensione della prestazione.

Per la sentenza, infatti, l’obbligazione relativa ai contributi deve ritenersi connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività - anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale - e rimane dovuta nell'intero ammontare, ogniqualvolta l’assenza del dipendente non derivi da circostanze previste dalla legge e dal contratto collettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, a detto principio generale non fa eccezione nemmeno l’ipotesi di impossibilità oggettiva totale o parziale della prestazione ex artt. 1463 e 1464 c.c., che - pertanto - se non prevista ex lege non fa venire meno l'obbligazione contributiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, dichiarando la debenza dei contributi richiesti, dal momento che la sospensione della prestazione, pur derivando da fatti non imputabili al datore di lavoro, non era prevista dal CCNL applicabile.

A cura di Fieldfisher