Orario di lavoro Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/orario-di-lavoro/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Sun, 11 Jan 2026 23:00:00 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png Orario di lavoro Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/orario-di-lavoro/ 32 32 Cassazione: la violazione dei principi di correttezza e buona fede dà diritto al risarcimento https://www.lavorosi.it/cassazione-la-violazione-dei-principi-di-correttezza-e-buona-fede-da-diritto-al-risarcimento/ https://www.lavorosi.it/cassazione-la-violazione-dei-principi-di-correttezza-e-buona-fede-da-diritto-al-risarcimento/#respond Sun, 11 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-la-violazione-dei-principi-di-correttezza-e-buona-fede-da-diritto-al-risarcimento/ L'ordinanza n. 32842 del 16.12.2025 della Cassazione stabilisce che la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, in assenza di trasparenza nella selezione del personale, dà diritto al risarcimento.

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Cassazione: la violazione dei principi di correttezza e buona fede dà diritto al risarcimento













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Cassazione: la violazione dei principi di correttezza e buona fede dà diritto al risarcimento





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Con l’ordinanza n. 32842 del 16.12.2025, la Cassazione afferma che “nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare una valutazione (non escludente apprezzamenti discrezionali) tra lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare la scelta effettuata”.

Il fatto affrontato

Alcuni dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di sentir dichiarata l’illegittimità della condotta della società che, sulla base di un accordo sindacale, aveva deciso di trasformare il loro contratto di lavoro da full time a part time.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la società non aveva fornito alcuna spiegazione sui criteri utilizzati per scegliere i lavoratori cui modificare l’orario.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’assoluta carenza di trasparenza nelle procedure di selezione del personale (pur in assenza di una predeterminazione di criteri concordati con le organizzazioni sindacali) integra la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza quali limiti posti dall’ordinamento al potere, a contenuto discrezionale, di gestione dell’impresa da parte del datore di lavoro.

In particolare, continua la sentenza, quando al datore si contrappone un gruppo di lavoratori, spesso in situazioni fungibili, emergono profili di imparzialità e solidarietà (di valenza costituzionale) che non possono non incidere sui poteri imprenditoriali.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, gli obblighi di buona fede e correttezza impongono di delimitare i confini delle prerogative del datore, segnando la misura della discrezionalità, da rapportare alla comunità di lavoratori, che, di conseguenza, implica anche un’esigenza di parità di trattamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, ritenendo non rispettati i predetti obblighi da parte della stessa.

A cura di WST Law & Tax














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Corte di Giustizia Europea: quali tutele si estendono anche ai caregiver? https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-quali-tutele-si-estendono-anche-ai-caregiver/ https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-quali-tutele-si-estendono-anche-ai-caregiver/#respond Thu, 18 Sep 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-quali-tutele-si-estendono-anche-ai-caregiver/ La Corte di Giustizia UE stabilisce che i caregiver possono beneficiare delle tutele contro le discriminazioni indirette sul lavoro legate alla disabilità del congiunto assistito.

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Con la sentenza emessa, l’11.09.2025, nella causa C-38/24, la Corte di Giustizia UE afferma che i caregiver, pur non essendo disabili, possono godere delle tutele contro le discriminazioni indirette sul lavoro legate alla disabilità del congiunto assistito.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, madre di un figlio minore affetto da grave disabilità, ricorre giudizialmente, impugnando la decisione societaria di non assegnarla, in maniera definitiva, ad un turno mattutino per poter assistere il bambino durante le ore pomeridiane.
La Cassazione, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se le tutele previste dalla Direttiva 2000/78/Ce possano essere applicate anche a situazioni di pregiudizio lavorativo subito in ragione della disabilità di un familiare.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla disabilità, e – quindi – prevede una tutela anche nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono uno svantaggio perché devono prestare cure a un congiunto disabile.

Secondo i Giudici, ne consegue che l’impresa deve valutare aggiustamenti organizzativi che rendano concretamente possibile la prestazione lavorativa dei dipendenti che assistano un congiunto affetto da grave disabilità, quali la riassegnazione a un posto con orario compatibile ovvero la riduzione dell’orario o altri adattamenti funzionali.

Invero, continua la sentenza, laddove non fosse previsto l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli anche nei confronti dei caregiver, questi ultimi si troverebbero impossibilitati a conciliare lavoro e assistenza.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che “il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono”.

A cura di WST Law & Tax

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Cassazione: quando la partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza rientra nell’orario di lavoro? https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-la-partecipazione-al-corso-di-formazione-in-materia-di-sicurezza-rientra-nello/ https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-la-partecipazione-al-corso-di-formazione-in-materia-di-sicurezza-rientra-nello/#respond Sun, 14 Sep 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-la-partecipazione-al-corso-di-formazione-in-materia-di-sicurezza-rientra-nello/ La Cassazione chiarisce quando la partecipazione a corsi di sicurezza rientra nell'orario di lavoro per i docenti, confermando che non è previsto pagamento extra se il corso è entro l'orario settimanale.

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Con l’ordinanza n. 23084 del 11.08.2025, la Cassazione afferma che il tempo impiegato per la partecipazione ad un corso sulla sicurezza da parte di un docente deve essere considerato orario di lavoro, anche se svolto nel mese di giugno allorquando l’attività didattica è cessata.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, docente presso un istituto scolastico, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle ore impiegate nella frequenza del corso in materia di salute e sicurezza durante il mese di giugno.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che durante la frequenza al corso il ricorrente fosse in servizio a tutti gli effetti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un diritto/dovere del dipendente.

Rispetto alla stessa, continua la sentenza, la legge prescrive soltanto che l’offerta di formazione avvenga durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, laddove il corso sia stato seguito nel limite orario settimanale (stabilito in 18 ore per i docenti), il lavoratore non ha diritto ad alcun pagamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal docente, confermando la non debenza della somma dallo stesso richiesta.

A cura di WST Law & Tax

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Cassazione: la prestazione nei giorni festivi infrasettimanali può essere imposta da un accordo collettivo https://www.lavorosi.it/cassazione-la-prestazione-nei-giorni-festivi-infrasettimanali-puo-essere-imposta-da-un-accordo-col/ https://www.lavorosi.it/cassazione-la-prestazione-nei-giorni-festivi-infrasettimanali-puo-essere-imposta-da-un-accordo-col/#respond Mon, 30 Jun 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-la-prestazione-nei-giorni-festivi-infrasettimanali-puo-essere-imposta-da-un-accordo-col/ La Cassazione stabilisce che un accordo collettivo può imporre la prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, ribaltando una precedente sentenza.

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Con l’ordinanza n. 17383 del 28.06.2025, la Cassazione afferma che la prestazione durante le festività religiose o civili ricadenti in giorni infrasettimanali può essere imposta al dipendente se ciò è previsto da un accordo collettivo.

Il fatto affrontato

I dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di veder accertato il loro diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’obbligo di prestazione lavorativa nelle predette può derivare unicamente da un accordo individuale tra datore e lavoratore, assente nel caso di specie.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore.

In particolare, continua la sentenza, il dipendente può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il medesimo abbia conferito esplicito mandato.

A tal fine, secondo i Giudici di legittimità, è sufficiente l’espresso richiamo presente nel contratto di assunzione alla disciplina normativa dettata dal CCNL di categoria, ove le parti sociali – nel prevedere un’articolazione dell’orario di lavoro su tutto l’arco della settimana, giorni festivi compresi – abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza.

Non avendo la pronuncia di merito tenuto in considerazione quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.

A cura di WST Law & Tax

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Cassazione: fa parte dell’orario di lavoro il periodo di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro https://www.lavorosi.it/cassazione-fa-parte-dellorario-di-lavoro-il-periodo-di-reperibilita-notturna-presso-il-luogo-di/ https://www.lavorosi.it/cassazione-fa-parte-dellorario-di-lavoro-il-periodo-di-reperibilita-notturna-presso-il-luogo-di/#respond Wed, 14 May 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-fa-parte-dellorario-di-lavoro-il-periodo-di-reperibilita-notturna-presso-il-luogo-di/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 10648 del 23.04.2025, stabilisce che il periodo di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro è da considerarsi orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito.

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Con l’ordinanza n. 10648 del 23.04.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, la definizione di "orario di lavoro" va intesa in opposizione a quella di "riposo", con reciproca esclusione delle due nozioni; l’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione dovuta per tali prestazioni deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una cooperativa sociale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive legate allo svolgimento di turni che determinavano il superamento dell’orario settimanale di 38 ore, in forza di pernottamenti notturni presso la struttura in regime di reperibilità.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che detti turni fossero compensati con una apposita indennità prevista dal CCNL di riferimento.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, secondo la nozione comunitaria, va definito orario di lavoro qualunque periodo temporale in cui il lavoratore non è a riposo.

Per la sentenza, ne consegue che l’obbligo di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, comprime significativamente la gestione del proprio tempo, che non è più tempo libero, da parte del dipendente interessato.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, l’integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come orario di lavoro e, come tale, deve essere adeguatamente retribuita.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, statuendo la debenza delle richieste differenze retributive.

A cura di WST Law & Tax

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Cassazione: va retribuito lo straordinario provato per testi anche senza il riscontro delle timbrature https://www.lavorosi.it/cassazione-va-retribuito-lo-straordinario-provato-per-testi-anche-senza-il-riscontro-delle-timbratu/ https://www.lavorosi.it/cassazione-va-retribuito-lo-straordinario-provato-per-testi-anche-senza-il-riscontro-delle-timbratu/#respond Sun, 02 Mar 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-va-retribuito-lo-straordinario-provato-per-testi-anche-senza-il-riscontro-delle-timbratu/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 4984 del 26.02.2025, stabilisce che il lavoro straordinario può essere retribuito anche senza timbrature, se provato da testimonianze e con il consenso del datore.

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Con l’ordinanza n. 4984 del 26.02.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla … ben potendo l’esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi …”.

Il fatto affrontato

Il pubblico dipendente ricorre giudizialmente nei confronti della sua ex datrice al fine di richiedere differenze retributive a vario titolo, incluso lo svolgimento del lavoro straordinario per 20 minuti in ciascuna giornata di servizio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo computabili nell’assistenza anche le attività accessorie (ad esempio acquisto di medicinali) ed il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi presso l’abitazione dell’assistito e per fare rientro presso la propria.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che deve essere considerato validamente provato il lavoro straordinario risultante da alcune testimonianze, anche in assenza dei relativi tabulati estratti dalle rilevazioni dei cartellini marcatempo o dei fogli di presenza debitamente controfirmati.

Ciò, continua la sentenza, anche nell’ambito del pubblico impiego, ove l’attività oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’esigibilità della somma da parte del dipendente.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze a nulla rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente – per una prestazione svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro – in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’ente, confermando la debenza della somma riconosciuta dall’impugnata pronuncia a titolo di straordinario.

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Corte di Giustizia Europea: sistema di misurazione dell’orario obbligatorio anche nel lavoro domestico https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-sistema-di-misurazione-dellorario-obbligatorio-anche-nel-lavoro-domes/ https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-sistema-di-misurazione-dellorario-obbligatorio-anche-nel-lavoro-domes/#respond Sun, 22 Dec 2024 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/corte-di-giustizia-europea-sistema-di-misurazione-dellorario-obbligatorio-anche-nel-lavoro-domes/ La Corte di Giustizia UE stabilisce che i datori devono istituire un sistema di misurazione dell'orario di lavoro anche per i collaboratori domestici, in conformità con la Direttiva 2003/88.

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Con la sentenza emessa, il 19.12.2024, nella causa C-531/23, la Corte di Giustizia UE afferma che è contraria al diritto comunitario una normativa interna che non impone ai datori di istituire un sistema di misurazione della durata dell’orario di lavoro dei collaboratori domestici, privando i medesimi della possibilità di provare la quantità e la collocazione temporale della loro prestazione.

Il fatto affrontato

La collaboratrice domestica, all’esito del suo licenziamento, ricorre giudizialmente nei confronti degli ex datori di lavoro sia per contestare il recesso che per chiedere delle differenze retributive.
In primo grado, viene riconosciuto alla ricorrente un indennizzo economico limitato, stante la mancata prova dell’effettivo orario di lavoro svolto dalla stessa.
La Corte d’Appello, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se una normativa come quella spagnola che non riconosce alle collaboratrici domestiche il diritto alla rilevazione dell’orario di lavoro sia contraria o meno al diritto comunitario.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la normativa interna censurata contrasta con la Direttiva 2003/88, dal momento che, da un lato, non consente di verificare il rispetto dei limiti dell’orario massimo di lavoro nonché dei riposi obbligatori e, dall’altro lato, impedisce di rivendicare le ore di straordinario.

Secondo i Giudici, in assenza di un sistema che consenta di misurare in modo preciso il numero di ore lavorative, diventa impossibile, per i prestatori esercitare i diritti che agli stessi vengono riconosciuti dalla citata Direttiva 2003/88.

Invero, continua la sentenza, questa falla sistematica non può essere ovviata con la possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova, i quali comunque non sono in grado di stabilire in modo attendibile il numero di ore effettuate dal lavoratore.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che l’esaminata normativa spagnola è contraria al diritto comunitario.

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Cassazione: il lavoro domenicale va sempre compensato https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoro-domenicale-va-sempre-compensato/ https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoro-domenicale-va-sempre-compensato/#respond Tue, 10 Dec 2024 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoro-domenicale-va-sempre-compensato/ La Cassazione stabilisce che il lavoro domenicale deve sempre essere compensato, anche se il CCNL prevede solo il differimento del riposo settimanale.

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Con la sentenza n. 31712 del 10.12.2024, la Cassazione afferma che il lavoro domenicale, anche nell’ipotesi in cui il CCNL preveda solo il differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere compensato per la sua particolare penosità.

Il fatto affrontato

I dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di richiedere il pagamento delle maggiorazioni dovute per il lavoro prestato di domenica.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il CCNL applicato, prevedendo solo il riposo compensativo per i prestatori impiegati la domenica, non indennizzasse i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che la traslazione del giorno di riposo non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, il dipendente che presta la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato per la particolare penosità della collocazione temporale del suo lavoro.

Per la sentenza, laddove detta maggiorazione non sia prevista dalla contrattazione collettiva, può essere determinata dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto dei dipendenti a vedersi riconosciuta la maggiorazione prevista dall’impugnata pronuncia di merito.

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Cassazione: quando sorge il diritto al buono pasto? https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-sorge-il-diritto-al-buono-pasto/ https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-sorge-il-diritto-al-buono-pasto/#respond Wed, 31 Jul 2024 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-quando-sorge-il-diritto-al-buono-pasto/ L'articolo analizza l'ordinanza della Cassazione sul diritto al buono pasto, collegato alla pausa di lavoro e previsto dalla contrattazione collettiva quando la prestazione supera le sei ore.

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Con l’ordinanza n. 21440 del 31.07.2024, la Cassazione afferma che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge ogniqualvolta la prestazione ecceda le sei ore.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente turnista presso un ospedale, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che alla ricorrente spettassero i buoni pasto sia perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza dalla stessa reso sia perché non vi era un servizio di mensa serale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.

Ciò premesso, per la sentenza, non può essere accolta la tesi difensiva della società datrice, secondo cui il diritto alla mensa sorgerebbe solo in caso di attività lavorativa prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza dei richiesti buoni pasto.

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Cassazione: il mancato riposo compensativo genera un danno da usura pscio-fisica https://www.lavorosi.it/cassazione-il-mancato-riposo-compensativo-genera-un-danno-da-usura-pscio-fisica/ https://www.lavorosi.it/cassazione-il-mancato-riposo-compensativo-genera-un-danno-da-usura-pscio-fisica/#respond Thu, 25 Jul 2024 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-il-mancato-riposo-compensativo-genera-un-danno-da-usura-pscio-fisica/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 18390 del 2024, stabilisce che il mancato riposo compensativo causa danni da usura psico-fisica e deve essere continuativo.

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Con l’ordinanza n. 18390 del 05.07.2024, la Cassazione afferma che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto da parte della società datrice della normativa sul riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo accertato il sistematico prolungamento dell’attività lavorativa, non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l’altro.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e collocato attiguamente ad altri periodi di riposo.

Parimenti, continua la sentenza, anche alla luce della normativa comunitaria intervenuta in materia, il riposo compensativo non può essere concesso in maniera frazionata, finendosi altrimenti per violare la finalità dell’istituto (rappresentata dal recupero delle energie psico-fisiche del dipendente).

Secondo i Giudici di legittimità, un comportamento contrario ai predetti principi, con svolgimento della prestazione in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali, produce in capo al dipendente un danno da usura psico-fisica costituzionalmente tutelato dall’art. 36.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la debenza del ristoro richiesto dal dipendente.

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