Cassazione: quale legge si applica al dirigente che lavora all’estero?

Con la sentenza n. 6644 del 20.03.2026, la Cassazione afferma che il rapporto di lavoro di un dirigente può essere regolato dalla legge italiana anche quando la prestazione è svolta stabilmente all’estero, se l’insieme delle circostanze rivela un collegamento più stretto con l’Italia.

Il fatto affrontato

Il dirigente, italiano ma impiegato in una sede aziendale in Romania, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giusta causa.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando illegittimo il recesso per tardività della contestazione.

Avverso la pronuncia, la società ricorre in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che al rapporto debba applicarsi la legge rumena, richiamata dal contratto di lavoro per quanto non espressamente previsto.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Roma I, la legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione può essere superata quando il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Stato.

Secondo i Giudici di legittimità, tale collegamento può essere desunto da alcuni elementi sintomatici individuabili, nel caso di specie, nell’assunzione in Italia, nella redazione del contratto in italiano, nel versamento dei contributi in Italia, nei richiami al TFR e ad altri istituti italiani, nonché nella provenienza del licenziamento dalla sede italiana della società.

Per la sentenza, in presenza di detto collegamento, è corretta anche l’applicazione del CCNL proprio del settore merceologico di appartenenza della società datrice, soprattutto se – come nell’ipotesi oggetto di giudizio – recepito in concreto nel rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società.

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