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Con l’ordinanza n. 11929 del 29.04.2026, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “il carattere ingiurioso del licenziamento – che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno – non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, dopo essere stato destinatario di tre licenziamenti (due disciplinari e uno per giustificato motivo oggettivo) tutti dichiarati illegittimi in sede giudiziaria, avanza domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da recesso ingiurioso.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che il profilo ingiurioso dei licenziamenti derivasse dalla reiterazione dei recessi, dalla manifesta infondatezza delle ragioni addotte e dalla prevedibile notorietà dei provvedimenti espulsivi all’interno dell’ambiente.
L’ordinanza
La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che al lavoratore spetta un risarcimento ulteriore rispetto a quello previsto per l’illegittimità del licenziamento, solo nel caso in cui detto provvedimento sia ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del dipendente.
Per la sentenza, quest’ultima circostanza ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, l’ingiuriosità del licenziamento non può farsi discendere, come avvenuto nel caso di specie, dalla reiterazione di recessi seppur fondati su ragioni inesistenti.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, dichiarando la non debenza del risarcimento del danno richiesto dal dipendente.

