Cassazione: niente NASpI se il rapporto è cessato per risoluzione consensuale

Con l’ordinanza n. 6988 del 24.03.2026, la Cassazione afferma che il dipendente che risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro ha diritto ad ottenere la NASpI solo nel caso in cui la risoluzione sia avvenuta nell’ambito della conciliazione prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva chiesto la restituzione della NASpI, inizialmente concessa a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede conciliativa.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non dovuta la restituzione dell’indennità di disoccupazione.

L’ordinanza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che per ottenere la NASpI è necessario che il datore di lavoro abbia effettivamente intimato il licenziamento ovvero che il rapporto sia estinto nell’ambito della conciliazione prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.

Per la sentenza, non è possibile prevedere che l’indennità di disoccupazione spetti, analogicamente, in altre fattispecie di risoluzione consensuale, posto che il ricorso all’analogia è consentito solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, in materia non sussiste un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall’art.3, comma 2, del D.Lgs. 22/2015, a mente del quale l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della L. 604/1966.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, anche alla luce del fatto che l’art.6 del D.Lgs. 23/2025, applicato in via analogica dalla pronuncia di merito, disciplina una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.

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