![]()
Con la sentenza n. 5414 dell’11.03.2026, la Cassazione afferma che il lavoratore fruitore dell’assegno ordinario di invalidità che, contemporaneamente, maturi i requisiti per ottenere la NASpI, non ha alcun termine di decadenza per optare per una delle due prestazioni.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS che aveva dichiarato la sua decadenza per optato per la NASpI dopo aver già inoltrato la richiesta di assegno ordinario di invalidità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non condivisibile la tesi dell’Istituto previdenziale secondo cui – in base alla propria circolare n. 138/2011 – la scelta doveva essere effettuata necessariamente entro il momento della domanda.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la maturazione dei requisiti per la indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti.
Secondo i Giudici di legittimità, per l’esercizio di detta opzione non è previsto alcun termine, non essendo espressamente contemplato dalla legge né desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni.
Invero, continua la sentenza, le norme che dettano la decadenza sono di stretta interpretazione oltre che insuscettibili di applicazione analogica e, quindi, nessun termine decadenziale può essere introdotto dall’INPS con una circolare.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Istituto previdenziale, confermando il diritto del lavoratore alla NASpI.

