Con la sentenza n. 26566 del 10.10.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del D.L. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti del Comune, al fine di lamentare l’illegittima reiterazione dei contratti a termine e chiedere, conseguentemente, il risarcimento del danno.
La Corte d’Appello dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria, ritenendo che la successiva stabilizzazione della ricorrente presso il medesimo Comune avesse sanato l’abuso e neutralizzato il relativo danno.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’attuale art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 – applicabile anche alle controversie pendenti e ai giudizi di rinvio – prevede, in caso di abuso nella successione di rapporti a termine, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, determinata tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e della durata complessiva del rapporto, fatta salva la prova del maggior danno.
Secondo i Giudici di legittimità, la nuova formulazione della norma impone la liquidazione dell’indennità anche quando il lavoratore sia stato successivamente stabilizzato.
Invero, continua la sentenza, la stabilizzazione non costituisce più una misura sostitutiva del risarcimento: le due tutele possono cumularsi, fermo restando che l’avvenuta immissione in ruolo, se direttamente collegata all’abuso, può essere valutata dal giudice nella determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello affinché proceda alla liquidazione del risarcimento secondo la nuova disciplina.

