Con l’ordinanza n. 3263 del 12.02.2026, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che, a causa di scarsa diligenza, non riesce ad individuare una frode informatica ed effettua un bonifico con il conto della società.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per avere disposto, senza effettuare le dovute verifiche, un pagamento di oltre € 15.000,000 su richiesta pervenuta mediante una mail di apparente provenienza aziendale, rivelatasi poi una truffa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che, con un minimo di diligenza, la ricorrente avrebbe potuto evitare la frode.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il dipendente che svolgere mansioni particolarmente qualificanti deve agire con quell’accortezza che, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza nei rapporti commerciali, impone di operare le dovute verifiche ed i necessari approfondimenti prima di dare corso a pagamenti.
Per la sentenza, poi, non è necessario che il lavoratore debba essere appositamente formato in materia di anti-pishing, laddove rispettando gli ordinari doveri di prudenza e diligenza nella verifica avrebbe potuto appurare la non genuinità delle mail.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, confermando il recesso irrogatole.

