Cassazione: il recesso per mancato superamento della prova consente l’accesso alla pensione anticipata per i precoci

Con la sentenza n. 17130 del 31.05.2026, la Cassazione afferma che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è qualificabile come licenziamento e consente, quindi, l’accesso al pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello rigetta la domanda volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

A fondamento della predetta decisione, la Corte deduce che la condizione del ricorrente, che si trovava in stato di disoccupazione per non aver superato il periodo di prova, non rientra tra le ipotesi tassative che legittimano l’accesso alla prestazione richiesta.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che la possibilità per parte datoriale di recedere ad nutum dal rapporto in prova, in ipotesi in cui non siano state poste in discussione la validità del patto né la legittimità del recesso, non incide sulla qualificazione dello stesso come licenziamento.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il recesso datoriale ai sensi dell’art. 2096 c.c. è causa dello stato di disoccupazione che è presupposto per accedere alla pensione anticipata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, accertando il suo diritto ad accedere al trattamento pensionistico richiesto.

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