Con la sentenza n. 26356 del 07.10.2026, le Sezioni Unite della Cassazione affermano il seguente principio di diritto: “Il trattamento di fine rapporto disciplinato … costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo … conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, a seguito dell’insolvenza del datore, ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS per ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del TFR, comprensivo anche di quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria INPS.
La questione giunge alle Sezioni Unite a seguito del contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità circa la natura retributiva o previdenziale delle quote di TFR che, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria.
La sentenza
Le Sezioni Unite riconoscono la natura retributiva delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, posto che la Legge 296/2006 non ha modificato la natura del trattamento di fine rapporto quale retribuzione differita, ma ha unicamente cambiato il sistema di gestione degli accantonamenti.
Secondo i Giudici di legittimità, da tale qualificazione deriva che, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente versato le quote al Fondo di Tesoreria, l’obbligazione nei confronti del dipendente permane in capo al datore stesso ed il Fondo risponde soltanto nei limiti delle somme concretamente versate.
Il lavoratore – continua la sentenza – conserva, pertanto, la titolarità del credito retributivo e, in caso di liquidazione giudiziale del datore, è legittimato a domandare l’ammissione al passivo delle quote di TFR maturate e non versate al Fondo di Tesoreria.
Questa soluzione – conclude la Corte – consente l’operatività del Fondo di Garanzia INPS rispetto alle quote rimaste a carico del datore insolvente, assicurando la complementarietà tra quest’ultimo e il Fondo di Tesoreria.


