Cassazione: è concorrenza sleale sviare la clientela durante il rapporto di lavoro?

Con l’ordinanza n. 16300 del 26.05.2026, la Cassazione afferma che è lesiva dell’obbligo di fedeltà la condotta del dipendente che, durante il rapporto, indirizza la clientela del datore verso un concorrente dello stesso.

Il fatto affrontato

La società datrice popone ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di chiedere ad un ex dipendente la restituzione di compensi ed il risarcimento del danno per condotte di concorrenza sleale, consistenti nello sviamento di clientela.

La Corte d’Appello rigetta l’opposizione proposta dal lavoratore, ritenendo la condotta dallo stesso tenuta lesiva del dovere di fedeltà e contraria ai doveri di buona fede e correttezza.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. ha un contenuto più ampio rispetto al divieto di concorrenza sleale disciplinato dall’art. 2598 c.c.

In particolare, continua la sentenza, il lavoratore – al dine di non violare detto obbligo – non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore, né tantomeno può porre in essere condotte in qualche modo tese a sviare clientela o rapporti verso un diverso imprenditore.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il dovere di fedeltà opera durante il rapporto e copre anche le condotte che, pur destinate a produrre effetti dopo la cessazione, siano state realizzate quando il vincolo lavorativo era ancora in essere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’ex dipendente, ritenendo dovuta la somma allo stesso ingiunta.

Torna in alto