Tribunale di Milano: dimissioni per fatti concludenti solo dopo il superamento di 15 giorni di assenza ingiustificata

Con la sentenza n. 4224 del 17.09.2026, il Tribunale di Milano afferma che, ai fini delle dimissioni per fatti concludenti, il termine di 15 giorni costituisce il limite minimo oltre il quale l’assenza ingiustificata può essere qualificata come comportamento risolutivo del lavoratore, non potendo la contrattazione collettiva introdurre una disciplina peggiorativa rispetto alla previsione legale (sul medesimo tema si veda: Dimissioni per fatti concludenti. Incertezze superabili?).

Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il provvedimento con cui il datore aveva comunica all’Ispettorato le dimissioni per fatti concludenti ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015.

A fondamento della predetta domanda, la medesima sostiene di non avere mai maturato quindici giorni di assenza ingiustificata.

La sentenza
Il Tribunale rileva preliminarmente che, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle dimissioni di fatto, in assenza di una specifica previsione del CCNL applicato al rapporto, occorre prendere a parametro il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata.

Per la sentenza, l’errata applicazione del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva per l’ipotesi di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata comporta l’applicazione, non già delle tutele previste in materia di  recesso, ma la disciplina di diritto comune.

Su tali presupposti, il Giudice – non ritenendo provata, ne caso di specie, l’assenza di 15 giorni della dipendente – condanna il datore di lavoro alla riammissione in servizio della stessa e al pagamento delle retribuzioni dovutegli dalla costituzione in mora.

Torna in alto