Min. Lavoro: RLS e coordinatore sicurezza, quando scatta l’incompatibilità

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)? A chiarire le condizioni di compatibilità tra i due incarichi è intervenuta la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 4/2026.

L’attribuzione di incarichi alla stessa persona, con tutti i rischi connessi alla sovrapposizione di interessi e responsabilità, è una fattispecie ricorrente nelle piccole e medie imprese dove spesso scarseggiano figure tecniche qualificate.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro regola in modo dettagliato i compiti di ciascun soggetto del sistema di prevenzione, ma prevede pochi divieti espressi di cumulo delle mansioni. Uno di questi è stabilito dall’articolo 50, comma 7: chi svolge le funzioni di RLS non può essere nominato Responsabile (RSPP) o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Per il cumulo tra Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e coordinatore per la progettazione (CSP) manca, invece, una disposizione analoga. Ciò, tuttavia, non significa che i due incarichi siano sempre compatibili.

I ruoli del RLS e CSP

L’articolo 2, comma 1, lettera i), definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori nelle questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L’articolo 50 ne individua le attribuzioni, tra cui la consultazione sulla valutazione dei rischi, l’accesso alla documentazione aziendale e la formulazione di proposte preventive, oltre alla possibilità di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga inidonee le misure adottate.

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) è un soggetto designato dal committente che svolge i compiti previsti dall’articolo 91, tra cui la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e la predisposizione del fascicolo dell’opera.

Infine, l’articolo 100, comma 4, impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’incompatibilità

L’interpello coglie un elemento essenziale: il possibile conflitto derivante dall’assunzione contemporanea delle due funzioni quando il datore di lavoro dell’RLS opera direttamente nel medesimo cantiere.

La Commissione chiarisce che, pur non essendo previsto un divieto generale dalla normativa, l’incompatibilità tra le funzioni di RLS e CSP può configurarsi quando l’azienda presso cui il lavoratore svolge il ruolo di RLS opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, attraverso propri dipendenti.

In questa situazione, infatti, il rappresentante dei lavoratori sarebbe chiamato a tutelare il personale impegnato in un cantiere per il quale ha precedentemente definito le misure di sicurezza in qualità di coordinatore per la progettazione. Tale sovrapposizione potrebbe compromettere l’autonomia di giudizio dell’RLS, poiché lo stesso soggetto si troverebbe a valutare aspetti della sicurezza direttamente collegati alle proprie scelte progettuali.

Un ulteriore elemento riguarda l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei Rappresentanti per la Sicurezza una copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale disposizione presuppone una netta distinzione tra chi predispone il piano e chi deve riceverlo per esercitare le proprie prerogative di informazione e consultazione.

Per tale ragione, secondo un’interpretazione sistematica e funzionale delle disposizioni degli articoli 50, 91 e 100, comma 4, il cumulo delle funzioni deve ritenersi incompatibile con la distinta ed effettiva autonomia nell’esercizio delle attribuzioni rappresentative dell’RLS.

Conseguenze sul piano operativo

Le indicazioni contenute nell’interpello assumono particolare importanza per le imprese edili, i committenti e i professionisti che si occupano della gestione della sicurezza nei cantieri.

Per garantire l’efficacia dell’attività di prevenzione ed evitare contestazioni in sede ispettiva, prima di attribuire contemporaneamente le funzioni di RLS e CSP allo stesso lavoratore, è necessario verificare se l’azienda di appartenenza sia coinvolta direttamente nell’esecuzione dei lavori mediante il proprio personale. Qualora questa condizione ricorra, i due incarichi risultano incompatibili e devono essere affidati a soggetti differenti.

Diversamente, l’assenza di una partecipazione diretta dell’impresa al cantiere esclude la specifica situazione di incompatibilità individuata dall’interpello, ferma restando la necessità di rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa.

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