Entrate: Rimborsi spese sanitarie, esclusi obblighi di trasmissione per enti bilaterali se le somme concorrono al reddito

Con la risposta n. 178/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’obbligo degli enti bilaterali di trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, in applicazione dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991.

Al fine di precompilare correttamente i dati relativi alle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi ed evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione una spesa non rimasta a suo carico, il richiamato comma 25-bis impone a diversi soggetti l’obbligo di comunicare i rimborsi erogati. Tale adempimento riguarda i casi in cui il premio o il contributo sia stato dedotto dal reddito complessivo o non vi abbia concorso, rendendo di conseguenza la spesa non detraibile o deducibile.

Nel caso in esame, come previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) e dallo Statuto, le attività svolte dall’Ente sono finanziate mediante contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. In particolare, i contributi sono versati direttamente dal datore di lavoro con diritto di rivalsa sui lavoratori per la quota di loro competenza, e la parte a carico dell’azienda costituisce elemento integrante della retribuzione del lavoratore. Inoltre, come precisato dall’Ente, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, mentre quelli versati dal lavoratore non sono deducibili ai fini Irpef.

Ne consegue che, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del contributo datoriale e non essendo deducibile la quota a suo carico, le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale devono considerarsi «rimaste a carico» dei lavoratori.

Pertanto, gli enti bilaterali non sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei rimborsi sanitari erogati ai propri iscritti, in quanto i contributi che finanziano tali prestazioni non hanno generato alcun beneficio fiscale. In questo caso, le spese rimborsate si considerano a carico del contribuente e non rientrano nell’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991. L’invio non è quindi dovuto se le somme erogate provengono da organismi finanziati con contributi che concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.

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