Entrate: DURF, le somme pagate all’estero rientrano nella verifica dei requisiti

L’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 124/2019, contiene misure dirette a contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante compensazioni indebite, nell’ambito di determinati contratti di appalto, subappalto o affidamento. Gli obblighi riguardano, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, i committenti che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili. In questi casi, l’impresa appaltatrice o affidataria e le eventuali imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative alle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tali adempimenti non trovano applicazione se l’impresa consegna al committente il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale). 

Per il rilascio del documento, la normativa richiede un’anzianità di attività di almeno tre anni, la regolarità degli obblighi dichiarativi e un rapporto non inferiore al 10% tra i versamenti registrati nel conto fiscale e i ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio. Inoltre, è richiesta l’assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro, escluse, tra l’altro, le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 

Con la risposta n. 174/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le ritenute d’acconto su interessi attivi (come quelle su disponibilità bancarie e depositi) possono essere incluse tra i versamenti utili per determinare la soglia del 10%, anche se il pagamento all’erario è materialmente effettuato dal sostituto d’imposta. 

Ciò comporta che, ai fini del calcolo per il rilascio del DURF, assumono rilievo anche i prelievi tributari economicamente imputabili all’impresa, in quanto indicativi della capacità di adempiere agli obblighi fiscali. 

Il prelievo, infatti, è effettuato a titolo di acconto ed è economicamente imputabile alla società che percepisce gli interessi. Il sostituto d’imposta si limita ad assolvere il debito tributario nei confronti dell’Erario in relazione a una manifestazione di capacità contributiva riferibile a un altro soggetto, ovvero il sostituito.

Torna in alto