Cassazione: quando il mancato assorbimento del superminimo integra un uso aziendale?

Con la sentenza n. 23712 del 21.07.2026, la Cassazione afferma che la reiterata e generalizzata mancata applicazione dell’assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali può integrare un uso aziendale, vincolante per il datore di lavoro.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di contestare l’assorbimento del superminimo individuale operato dalla società a partire dal 2018.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che la precedente e costante mancata applicazione dell’assorbimento da parte della società datrice avesse dato luogo a un uso aziendale.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il superminimo è, in via generale, assorbibile in occasione dei successivi incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

Tuttavia, continua la sentenza, tale regola può essere derogata anche da un uso aziendale, che si forma attraverso la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento datoriale favorevole ai lavoratori, quale il mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali.

Secondo i Giudici di legittimità, un uso del genere – che si forma anche senza una specifica volontà negoziale delle parti – impedisce al datore di procedere all’assorbimento del superminimo sino a quando non intervenga una disdetta che, per essere valida, deve essere chiara, univoca e adeguatamente conoscibile dalla collettività dei lavoratori.

Non rinvenendo quest’ultimo elemento nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie rigetta il ricorso della società.

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