INL: Interdizione post partum, provvedimento definitivo revocabile in autotutela

L’INL, con la nota n. 1829/2026, ha fornito chiarimenti in ordine alla richiesta di revisione di un provvedimento di interdizione post-partum previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La questione riguarda, in particolare, gli effetti della qualificazione del provvedimento di interdizione come atto “definitivo” e la possibilità per l’Amministrazione che lo ha emanato di procedere successivamente al suo riesame.

Sotto il profilo del diritto amministrativo, un atto è “definitivo” quando nei suoi confronti risultano esauriti o non più proponibili i rimedi amministrativi ordinari, incluso il ricorso gerarchico. Ciò si verifica quando l’atto è emanato da un’autorità priva di superiore gerarchico, quando la legge gli attribuisce espressamente carattere definitivo, oppure quando i ricorsi previsti dall’ordinamento sono già stati consumati.

Congedo e interdizione le tutele del TU

Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede che, di norma, il congedo obbligatorio di maternità inizi due mesi prima della data presunta del parto e cessi tre mesi dopo la stessa (art. 16, comma 1). In ogni caso, il T.U. riconosce alle lavoratrici una gestione flessibile del congedo, consentendo di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese successivo (art. 20).

Come ulteriore alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità e ai relativi margini di flessibilità, il Testo Unico consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, usufruendo dell’intero congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi all’evento. Tali opzioni alternative sono concesse solo se il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) e il medico competente attestano che il posticipo dell’inizio del congedo non comporta rischi per la salute della gestante e del nascituro.

In presenza di specifiche situazioni legate alle condizioni di salute o alla tipologia di lavoro svolto, la lavoratrice può aver diritto ad anticipare l’astensione dal lavoro già dai primi mesi di gravidanza e a prolungarla fino a sette mesi dopo il parto. In quest’ultimo caso, il provvedimento di interdizione post-partum è concesso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che deve verificare la contemporanea sussistenza di due condizioni:

  • l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino;
  • l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.

All’esito di tale valutazione, qualora risultino integrati i requisiti previsti dall’art. 17, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione post-partum. 

I chiarimenti dell’ Ispettorato

In merito, l’Ispettorato precisa che l’adozione del provvedimento, qualificato giuridicamente come “atto definitivo” in quanto atto conclusivo del procedimento, non comporta il venir meno del potere/dovere dell’Amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela quando emergono dei vizi.

L’ITL che ha emesso un provvedimento d’interdizione post partum può sempre rivedere la propria decisione nonostante siano esauriti i normali rimedi amministrativi ordinari e il provvedimento abbia prodotto immediatamente i propri effetti. In tali ipotesi l’Amministrazione è tenuta ad una valutazione in concreto degli interessi coinvolti, e delle conseguenze derivanti dall’eventuale intervento sul provvedimento già adottato, attraverso una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla rimozione, o alla revisione dell’atto, e l’affidamento maturato dai soggetti che abbiano confidato negli effetti prodotti dal provvedimento.

Si pensi all’ipotesi in cui la lavoratrice, confidando in un provvedimento di astensione emesso dall’Ispettorato sulla scorta di errate informazioni del datore di lavoro, sia rimasta assente. In questo contesto, l’eventuale modifica dei contenuti del provvedimento o il suo annullamento non potranno avere effetti negativi retroattivi sulla posizione della lavoratrice.

Citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 2755/2011, l’ Ispettorato ricorda che, sebbene di regola l’annullamento abbia effetti retroattivi ex tunc sul provvedimento risultato illegittimo, qualora la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, tale regola deve poter trovare una deroga con la decorrenza ex nunc o la limitazione parziale/totale della retroattività.

 

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