D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148: Decreto Omnibus, in Gazzetta il quarto correttivo fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cd. decreto Omnibus) recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. “  Per quanto concerne gli aspetti lavoristici attinenti alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente il decreto introduce modifiche nei seguenti ambiti:

Il trattamento fiscale dei familiari a carico  

L’articolo 1 interviene sulla disciplina dedicata ai familiari a carico (articolo 12 del Tuir) in rapporto alle altre disposizioni fiscali che vi fanno riferimento. In particolare, quando una disposizione fiscale richiama le persone indicate nell’articolo 12, si considerano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto e le altre persone elencate dall’articolo 433 del codice civile(come genitori, nonni, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri), senza richiedere più, per queste ultime, la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari resta invece necessario, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del codice civile, quando la norma richiama anche le condizioni reddituali del comma 2 dell’articolo 12, cioè quando si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico. La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e mira a riconoscere la fruibilità delle agevolazioni in favore delle persone che ne potevano beneficiare nella disciplina dell’articolo 12 vigente al 31 dicembre 2024.

Fringe benefit: Auto aziendali e optional

L ’articolo 2 modifica il Tuir e in particolare la disciplina della tassazione dei fringe benefit in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. La norma modificata è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir che, in deroga al principio di tassazione basato sul valore normale, prevede un criterio forfettario. Il regime era stato rivisto in un’ottica premiale dal punto di vista ecologico con la legge di bilancio 2025, prevedendo poi successivamente, con il cosiddetto “decreto Bollette”, un regime transitorio (Dl n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis).

Ora, dal periodo d’imposta 2026, il valore convenzionale delle auto aziendali in uso promiscuo continua a essere determinato sulla base delle tabelle ACI, tenuto conto di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, applicando una percentuale del 10% per i veicoli elettrici BEV, del 20% per gli ibridi plug-in PHEV e del 50% per gli altri veicoli. Il Decreto Omnibus 2026 introduce però due nuove maggiorazioni: +50% quando il veicolo supera la soglia dei cinque anni dalla prima immatricolazione e +5% per gli optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Viene inoltre riscritta e stabilizzata la disciplina transitoria per le auto appartenenti al precedente regime basato sulle emissioni di CO₂.

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