Con l’ordinanza n. 23704 del 21.07.2026, la Cassazione afferma che il reiterato non assorbimento del superminimo individuale in occasione di molteplici rinnovi del CCNL integra un uso aziendale che esclude la possibilità di assorbimento del predetto superminimo.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali la società aveva assorbito le somme corrisposte a titolo di superminimo individuale ad personam e di elemento retributivo separato.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo non assorbibile il superminimo individuale, posto che lo stesso era stato fruito dal ricorrente sin dal 1993 senza essere mai stato assorbito in occasione degli aumenti retributivi derivanti dai precedenti rinnovi del contratto collettivo.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il superminimo, inteso come eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari, è normalmente assorbibile nei successivi incrementi previsti dai rinnovi dei CCNL.
Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, l’assorbimento resta escluso quando il contratto collettivo disponga diversamente oppure quando le parti abbiano attribuito all’emolumento una funzione speciale – collegandolo a particolari meriti del dipendente, alla specifica qualità delle mansioni o alla loro maggiore onerosità – o, ancora, per effetto di un uso aziendale.
Quest’ultimo, continua la sentenza, si forma – senza la necessità di una comune volontà negoziale delle parti – attraverso la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei dipendenti, idoneo a determinare un trattamento economico o normativo migliore rispetto a quello risultante dalle fonti individuali o collettive.
Uso aziendale da cui la parte datoriale può recedere solo con una manifestazione chiara e univoca della propria volontà di porre fine a tale comportamento più favorevole per i lavoratori.
Non rinvenendo tale circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la non assorbibilità, nel caso di specie, del superminimo individuale.


