Cassazione: licenziamento illegittimo, retribuzione dovuta anche se il dipendente rifiuta la reintegra in una sede diversa

Con l’ordinanza n. 23919 del 23.07.2026, la Cassazione afferma che, in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata dalla data della reintegrazione anche laddove non abbia svolto la prestazione, se la società – nel relativo periodo – ha esercitato nei suoi confronti i tipici poteri datoriali.

Il fatto affrontato

All’esito della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, i lavoratori coinvolti propongono ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere le retribuzioni non corrispostegli a seguito della reintegra.

Propone opposizione la società, sostenendo la non debenza delle retribuzioni richieste per mancata prestazione lavorativa, a fronte del rifiuto dei lavoratori di riprendere servizio presso la sede di Catania.

La Corte d’Appello accoglie l’opposizione dell’azienda, ritenendo non dovute le somme ingiunte a fronte della mancata prestazione lavorativa e della sentenza, resa in secondo grado, che aveva poi dichiarato legittimo il licenziamento collettivo.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado sono giustificate dall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento e, per effetto di ciò, devono considerarsi ripetibili fin dal momento della riforma.

Tuttavia, continua la sentenza, la ripetibilità va esclusa qualora all’ordine di reintegra segua l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
In tale ipotesi, infatti, opera la salvezza di quanto percepito, ex art.  2126 c.c., in esecuzione di una prestazione lavorativa in violazione di legge.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, la società – a seguito della reintegra – aveva esercitato nei confronti dei lavoratori i tipici poteri, direttivo e disciplinare, disponendo i trasferimenti e contestando l’assenza ingiustificata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei dipendenti, ritenendo che la condotta datoriale avesse fatto sorgere, per il periodo precedente alla sentenza di secondo grado, l’obbligazione retributiva.

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