Cassazione: licenziamento inesistente se manca la contestazione disciplinare

Con l’ordinanza n. 24378 del 01.07.2026, la Cassazione afferma che il recesso per giusta causa, in assenza di una preventiva contestazione disciplinare scritta, è inesistente ed il lavoratore licenziato ha, conseguentemente, diritto alla reintegra.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole senza una preventiva contestazione.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, ritenendo inesistente il recesso, reintegra la ricorrente nel proprio posto di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la tutela della reintegrazione attenuta prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970, prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato”, deve essere applicata anche all’ipotesi di inesistenza della contestazione.

Ciò, continua la sentenza, alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovendosi evitare la conseguenza – incoerente con l’impianto normativo di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del fatto contestato – che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto della dipendente ad essere reintegrata nel proprio posto di lavoro.

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