Cassazione: anche per gli assunti dopo il 2015 reintegra se il CCNL prevede, per la stessa condotta, una sanzione conservativa

Con la sentenza n. 23817 del 22.07.2026, la Cassazione afferma che, anche per gli assunti con il contratto a tutele crescenti, deve essere disposta la reintegra se la condotta addebitata è punita dal CCNL con una sanzione conservativa (sul medesimo tema si veda: Corte Costituzionale: reintegra anche in caso di licenziamento irrogato per un addebito punito dal CCNL con sanzione conservativa).

Il fatto affrontato

La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver abbandonato il posto di lavoro durante il turno orario del 12.09.2019 per un ridottissimo arco temporale.

La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo il recesso una sanzione sproporzionata rispetto alla condotta addebitata e riconoscendo alla ricorrente solo una indennità risarcitoria.

La medesima Corte ha, invece, ritenuto irrilevante che per il comportamento tenuto dalla lavoratrice il CCNL applicato in azienda prevedesse una sanzione conservativa, essendo la medesima stata assunta con il c.d. contratto a tutele crescenti.

La sentenza

La Cassazione – diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 129/2024, ha interpretato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 nel senso di estendere la tutela reintegratoria anche alle ipotesi in cui la condotta contestata al lavoratore sia punita dal CCNL applicato con sanzioni conservative.

Secondo la Consulta, infatti, la mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.

Per la sentenza, ne consegue che, anche agli assunti dopo l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act, si applica la sanzione reintegratoria se la condotta è sussumibile in una ipotesi punita dal CCNL con sanzione conservativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente, dichiarando il diritto della stessa alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

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