Con l’ordinanza n. 20700 del 18.06.2026, la Cassazione afferma che l’esistenza della diffida accertativa dell’Ispettorato del Lavoro non altera le regole ordinarie dell’onere della prova che, in materia di lavoro straordinario, grava interamente sul lavoratore.
Il fatto affrontato
La società propone opposizione giudiziale all’atto di precetto con il quale il dipendente aveva chiesto il pagamento del credito, relativo al lavoro straordinario, calcolato nel verbale di diffida dall’Ispettorato del Lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la domanda dell’azienda, ritenendo che non erano stati provati i fatti costitutivi del diritto del lavoratore.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Per la sentenza, dunque, detta prova non può essere fornita mediante l’istruttoria testimoniale, qualora i capitoli in essa contenuti risultino generici, valutativi e facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, allo svolgimento di prestazioni straordinarie.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando il mancato assolvimento dell’onere probatorio necessario per l’ottenimento degli importi richiesti.


