Con l’ordinanza n. 19848 del 15.06.2026, la Cassazione afferma che è illegittima la sanzione espulsiva irrogata alla dipendente che offende e sputa al collega, se queste condotte sono conseguenza degli atteggiamenti molesti posti in essere da quest’ultimo.
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per avere, all’interno del parcheggio della società, proferito espressioni offensive all’indirizzo di un collega ed avergli ripetutamente sputato in faccia.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo il recesso una sanzione sproporzionata.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, ai fini del giudizio sulla proporzionalità del recesso, la valutazione del giudice deve essere condotta con riferimento non già al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti di esso.
Invero, per la sentenza, la specifica mancanza commessa dal dipendente deve essere considerata non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui essa è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento intenzionale dell’agente.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, la sentenza di merito ha correttamente effettuato detta analisi, avendo presente che il collega che era stato offeso dalla dipendente licenziata non aveva accettato la fine della relazione con quest’ultima e, per lungo tempo, aveva posto in essere nei confronti della stessa un comportamento insistente.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.

