Cassazione: illegittimo il licenziamento se il verbale della visita fiscale contiene espressioni ambigue

Con la sentenza n. 22621 del 02.07.2026, la Cassazione afferma che, in caso di espressioni ambigue contenute nel verbale redatto dal medico dell’INPS in sede di visita fiscale, il giudice può interpretarle per ritenere o meno raggiunta la prova dell’assenza del lavoratore in malattia dal proprio domicilio.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte dall’INPS durante periodi di assenza per malattia.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che la condotta addebitata – allontanamento dal domicilio per la frequenza di una seduta fisioterapica – integrasse un’ipotesi per la quale il CCNL applicato prevede sanzioni meramente conservative.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che il certificato redatto dal medico convenzionato con l’INPS prova l’accesso effettuato e le attività compiute, ma non impedisce al giudice di merito di valutare il significato delle espressioni usate, soprattutto quando esse sono ambigue.

Per la sentenza, ne consegue che se il predetto certificato contiene formule non univoche, il giudice può interpretarle senza che ciò comporti violazione del valore probatorio dell’atto pubblico.

Secondo la pronuncia, dunque, è possibile che il giudice di merito ritenga che le espressioni utilizzate dal medico non consentano di affermare con certezza che il lavoratore fosse stato effettivamente irreperibile al proprio domicilio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.

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