Tribunale di Milano: la titolarità della partita IVA, in assenza della produzione di reddito, è compatibile con la NASpI?

Con la sentenza n. 2023 del 12.06.2026, il Tribunale di Milano afferma che la circostanza che il soggetto percettore di NASpI sia anche titolare di partita IVA è, di per sé, irrilevante, posto che solo se vi è una produzione di reddito si incorre in una decadenza dalla prestazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS al fine di veder accertata l’infondatezza della richiesta di restituzione dell’indennità di NASpI per i mesi compresi tra il gennaio ed il marzo 2021.

A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che, in detto periodo, pur essendo titolare di una partita IVA, aperta nel 2017, non aveva prodotto alcun reddito da lavoro.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che la mera apertura della partita IVA, in assenza di produzione di reddito, non comporta la decadenza dalla NASpI.

Ciò, continua la sentenza, trova conferma nel fatto che l’eventuale riduzione della prestazione di disoccupazione o la sua cessazione, possono operare soltanto a decorrere dall’avvio dell’attività autonoma, senza incidere sulle mensilità legittimamente percepite nel periodo precedente.

Secondo il Giudice, la diversa interpretazione sostenuta dall’INPS finirebbe per disincentivare la ricerca di una nuova occupazione. La pretesa di ripetere l’indennità anche per il periodo anteriore all’avvio dell’attività autonoma si risolverebbe, infatti, nel penalizzare il percettore che intraprenda una nuova attività lavorativa, inducendolo piuttosto a rinviare all’anno successivo eventuali occasioni occupazionali.

Su tali presupposti, il Tribunale accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa a titolo di restituzione dell’indennità di NASpI.

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