Cassazione: in caso di reintegra, il lavoratore deve restituire l’indennità sostitutiva del preavviso

Con l’ordinanza n. 22187 del 28.06.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Una volta … intervenuto un titolo giudiziale di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro diventano non più dovute e determinano l’insorgere di un credito restitutorio in favore di questi”.

Il fatto affrontato

All’esito della sentenza che aveva disposto, in favore del dipendente licenziato, la reintegra ed il riconoscimento dell’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, la società trattiene da quest’ultimo importo la somma già corrisposta al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’Appello rigetta la domanda dell’azienda, sul presupposto che il controcredito doveva essere richiesto dalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è, da un punto di vista logico-giuridico, incompatibile con la reintegrazione del lavoratore.

Per la sentenza, il diritto alla ripetizione della predetta indennità scaturisce, quindi, dalla statuizione di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, considerata l’incompatibilità tra questi due istituti.

Secondo i Giudici di legittimità, l’insorgere del credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto e, in quanto tale, è opponibile quale fatto (estintivo) successivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

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