Con l’ordinanza n. 19859 del 15.06.2026, la Cassazione afferma che deve escludersi la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente, qualora il sinistro sia causato esclusivamente da una condotta colposa e imprevedibile di un terzo, in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, deducendo di essere stato vittima di un incidente nel luogo di lavoro, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il proprio diritto a ricevere un risarcimento da parte della società datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’infortunio era stato causato da un dipendente di una diversa impresa operante nello stesso edificio, il quale inopinatamente aveva lanciato una bottiglia di vetro vuota che aveva colpito per errore il ricorrente.
L’ordinanza
La Cassazione rileva che il c.d. rischio elettivo ricorre – non solo quando il lavoratore infortunato tenga un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute – ma anche qualora la condotta imprevedibile sia posta in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, al fine di escludere la responsabilità datoriale, è necessario che la condotta del terzo agisca quale serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo al dipendente infortunato.
Per la sentenza, ne consegue che, in presenza di tale circostanza, anche qualora l’incidente sia collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra quest’ultima e il danno subito, ponendosi lo stesso al di fuori dell’area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall’art. 2087 c.c.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando l’assenza di responsabilità in capo alla società datrice.

