Con l’ordinanza n. 17208 del 01.06.2026, la Cassazione afferma che il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, ma non comporta la nullità del licenziamento.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole, deducendo la totale mancanza di una preventiva contestazione disciplinare.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo nullo l’impugnato recesso.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che la mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento ma determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare con applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Per la sentenza, infatti, la carenza di contestazione è da equiparare all’insussistenza del fatto.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò comporta che, oltre alla reintegra, debba essere riconosciuta alla lavoratrice una indennità risarcitoria limitata a dodici mensilità e non tale da coprire l’intero periodo compreso tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione.

