Cassazione: anche il padre può rassegnare le dimissioni senza preavviso nel primo anno di età del figlio?

Con la sentenza n. 17285 del 01.06.2026, la Cassazione afferma che, nel regime precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, il padre lavoratore poteva rassegnare le dimissioni senza preavviso entro l’anno di vita del figlio solo qualora avesse usufruito del congedo di paternità a causa della morte, grave infermità o abbandono della madre ovvero dell’affidamento esclusivo del bambino.

Il fatto affrontato

La società propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso dall’ex dipendente che aveva rassegnato le dimissioni entro l’anno di nascita della figlia, senza rispettare il termine di preavviso.

La Corte d’Appello rigetta l’opposizione proposta dal lavoratore, sul presupposto che l’esonero dal preavviso è previsto solo per il padre che è stato costretto a sostituirsi alla madre usufruendo del congedo di paternità.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che non tutte le tutele previste per la madre lavoratrice sono estese automaticamente al padre lavoratore che non abbia fruito del congedo di paternità.

Ciò, continua la sentenza, anche per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, dal momento che il datore di lavoro può essere posto a conoscenza della particolare situazione familiare del lavoratore proprio nel momento in cui lo stesso avanza domanda di fruizione del congedo di paternità (sostitutivo di quello di maternità).

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il padre lavoratore che non abbia fruito di quest’ultimo congedo non può essere esonerato dal preavviso in caso di dimissioni rassegnate nel primo anno di età del figlio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente.

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