Cassazione: vanno considerate come ingiustificate le assenze caratterizzate da una richiesta di ferie retroattive

Con l’ordinanza n. 13724 dell’11.05.2026, la Cassazione afferma che devono essere trattate ugualmente tutte le assenze del dipendente che siano accomunate dall’insussistenza di una valida giustificazione e dal conseguente pregiudizio organizzativo per l’azienda.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna il licenziamento per giusta causa irrogatogli a fronte di reiterate assenze ingiustificate.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, rilevando – tra le altre cose – che dovevano considerarsi ingiustificate anche quelle assenze per le quali il ricorrente aveva fatto pervenire domanda tardiva di ferie.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che risulta corretta la statuizione contenuta nella pronuncia di merito, secondo cui le assenze non giustificate e quelle coperte da richieste tardive di ferie sono idonee a integrare “condotte analoghe”, in quanto accomunate dall’assenza di valida giustificazione e dal conseguente pregiudizio organizzativo per la società.

In altre parole, per la sentenza, possono essere trattate ugualmente condotte diverse che siano parificate dalla medesima rilevanza disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, ritenendo legittimo il licenziamento irrogatogli.

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