Con la circolare n. 60/2026, l’Istituto ha comunicato l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla dilazione dei pagamenti di debiti contributivi e accessori di legge, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro) e dal successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.
Il nuovo regime trova applicazione a partire dal 21 maggio, data di pubblicazione della circolare, e consente a imprese e contribuenti che versano in condizioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione. La dilazione avviene con limiti differenziati in base all’importo dovuto, prevedendo un massimo di 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro, mentre per importi superiori a 500.000,01 euro si può arrivare fino a 60 rate mensili.
Maggiore flessibilità è riconosciuta anche ai contribuenti con piani di rientro ancora in corso avviati dal 12 gennaio 2025, ossia dalla data dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024. In entrambi i casi, l’accesso al beneficio è subordinato alla dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, causata da carenze di liquidità periodiche o da situazioni contingenti riconducibili a crisi aziendali, ristrutturazioni con CIGS, crediti non riscossi da committenti o fatti dolosi di terzi.
Per consentire una valutazione più aderente alle specifiche situazioni aziendali e al contesto territoriale, il nuovo regolamento attribuisce alle strutture territoriali il potere decisionale sulle domande di rateazione. I piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro sono approvati dai direttori territoriali, mentre i piani fino a 60 rate per importi superiori spettano ai direttori regionali o di coordinamento metropolitano. Nella previgente disciplina le dilazioni oltre i 24 mesi erano oggetto di specifica autorizzazione ministeriale.
Debiti oggetto di dilazione – La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per sanare l’intera esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili nei confronti di tutte le gestioni dell’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda.
Il piano di ammortamento include diverse tipologie di somme, a partire da quelle derivanti dal mancato o ritardato pagamento di contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000. Sono compresi anche i casi di mancato pagamento connessi a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero, oppure rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, secondo l’art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della medesima legge. Infine, la dilazione accoglie le somme relative alle comunicazioni di compliance notificate al contribuente e quelle derivanti da comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.
Seconda dilazione – Le nuove regole prevedono un ulteriore margine di flessibilità a supporto del processo di regolarizzazione. Qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri, o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali, può essere concessa una seconda dilazione, sempre fino a 36 o 60 rate mensili a seconda dell’importo. Questa opportunità è valida per i debiti di cui si sia avuto conoscenza dopo l’emissione del primo piano di dilazione in corso e per i contributi maturati dopo la data della domanda della dilazione stessa. La seconda dilazione viene concessa a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca da parte di alcuna gestione INPS, e preclude comunque l’accesso a un terzo piano, a meno che uno dei due piani in essere non venga estinto anticipatamente.
Presentazione delle domande – Con il messaggio 1699/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere la dilazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori in fase amministrativa. Dal punto di vista procedurale, il messaggio sancisce la completa digitalizzazione dell’iter: la gestione delle istanze avverrà infatti esclusivamente per via telematica, attraverso il cassetto previdenziale, eliminando l’invio di notifiche tramite PEC o e-mail. L’istanza deve comprendere l’intera esposizione debitoria del contribuente verso tutte le gestioni amministrate dall’INPS, sfruttando le risultanze della procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale). All’interno della domanda occorre indicare l’importo complessivo da rateizzare, il numero delle rate richieste e le cause della temporanea difficoltà economico-finanziaria. Dalla ricezione della domanda, l’INPS ha 20 giorni di tempo per definire l’istruttoria e fornire riscontro sulla richiesta, la quale si perfeziona ufficialmente con il pagamento della prima rata entro il termine indicato.
Regolarità contributiva – Il pagamento integrale della prima rata rappresenta la condizione essenziale per ottenere il DURC regolare. Il mancato o parziale versamento di questa rata determina l’annullamento immediato della domanda e l’impossibilità di rateizzare nuovamente il medesimo debito, facendo scattare tempestivamente il recupero coattivo tramite Avviso di Addebito.
Revoca – Durante tutta la durata della dilazione, il contribuente deve versare regolarmente le rate concordate e rispettare le scadenze della contribuzione corrente mensile o periodica. La revoca del piano interviene in caso di mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, oppure quando siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata.
Codice della crisi – Infine, la circolare impartisce istruzioni specifiche per l’accesso ai piani di rateazione nel caso in cui venga fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In questa circostanza, il ricorso a una delle procedure previste dal Codice comporta la decadenza automatica delle dilazioni in corso, e i crediti residui vengono gestiti interamente nell’ambito delle procedure stesse. Nuove dilazioni potranno essere concesse esclusivamente per i soli debiti maturati successivamente al decreto di omologazione, nell’ambito di accordi di ristrutturazione o di concordati in continuità aziendale.
Conclusioni – Le nuove disposizioni relative alla rateizzazione dei debiti contributivi introducono una gestione maggiormente flessibile, pensata per agevolare i contribuenti che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà finanziaria. Questo meccanismo, se da un lato premia la condotta dei soggetti virtuosi, dall’altro si dimostra fortemente penalizzante per le imprese che non assicurano la continuità dei versamenti una volta avviato il piano di rientro. Nello specifico, la maggiore flessibilità si concretizza nella concessione di un numero più elevato di rate e nella facoltà di richiedere una seconda dilazione. Al contempo, tuttavia, vengono intensificati i controlli e i requisiti legati alla regolarità contributiva, introducendo rigide misure di revoca e decadenza che impongono alle aziende un’attenta e rigorosa pianificazione dei pagamenti.


