Il ticket di licenziamento è un contributo a carico del datore di lavoro che scatta ogni volta che viene interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che danno diritto al lavoratore di percepire la NASpI (l’indennità di disoccupazione). Tale contributo si paga, ad esempio, in caso di licenziamento per giustificato motivo, sia oggettivo sia soggettivo, o di dimissioni per giusta causa; al contrario, non è dovuto in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni volontarie del lavoratore, poiché in queste fattispecie la prestazione di disoccupazione non spetta. La funzione della norma è proprio quella di disincentivare le interruzioni del rapporto che dipendono da scelte unilaterali del datore di lavoro.
In merito all’insorgere di questo obbligo contributivo, l’INPS ha fornito nuove istruzioni con la circolare n. 59/2026, precisando che la cessazione del rapporto di lavoro dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria non determina l’insorgenza dell’obbligazione laddove dipenda da cause non riconducibili alla volontà dell’azienda. Nella circolare si fa specifico riferimento a casi particolari, come la revoca del lavoro esterno ordinata dal magistrato di sorveglianza o la scarcerazione, entrambi eventi oltre i quali il rapporto di lavoro non può proseguire . In tutte queste ipotesi il datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità e il ticket non è dovuto. Diversamente, in caso di trasferimento del detenuto presso un’altra struttura, l’esenzione non è automatica: il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di verificare se sia possibile far proseguire il rapporto presso la nuova sede, anche per il tramite di società controllate o partecipate.


