Formazioni sulla sicurezza sul lavoro, dal 19 maggio scade il periodo transitorio.

Dal 19 maggio sono pienamente operativi i nuovi standard della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definiti dall’ accordo n. 59/2025. L’intesa non segna un semplice aggiornamento, ma una riconfigurazione strutturale dell’intero impianto, con l’obbiettivo di rendere la formazione più coerente con mansioni e processi organizzativi aziendali. Vengono per questo introdotte nuove disposizioni sulla durata dei crediti formativi , frequenza dell’aggiornamento, estensione degli obblighi formativi alle figure apicali, sulle modalità e le tempistiche di erogazione della formazione  e le relative verifiche.

CREDITI FORMATIVI E AGGIORNAMENTO

Da maggio 2026 la formazione non è più un dato acquisito ma oggetto di un continuo aggiornamento. Il nuovo accordo introduce una disciplina generale per i crediti formativi connessi ai corsi abilitanti. I crediti conservano la loro validità solo se accompagnati da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di 10 anni. Decorso il termine senza aggiornamenti periodici, il titolo decade e il percorso formativo deve essere ripetuto per intero. La nuova regola vale per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante compresi i datori di lavoro, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP).

NUOVI OBBLIGHI PER DATORI DI LAVORO

A seguito delle modifiche apportate all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dal DL n. 146/2021, il datore di lavoro  che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione deve seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Contenuti e modalità della corso sono quelli definiti al punto 4, parte II°, dell’ Accordo n. 59/2025. Si va dalla prevenzione alla valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze sino alla vigilanza.

La piena operatività dell’accordo non comporta solo un cambio di standard didattici ma  ridefinisce in concreto il perimetro stesso della “colpa organizzativa” rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, rendendo molto più difficile per l’azienda dimostrare di aver adottato un modello di gestione efficace in caso di infortunio grave.

La mancata conformità espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente l’art. 37, commi 1, 7, 9 e 10. Di conseguenza, le conseguenze diventano concrete e immediate:

  • Mancata formazione del lavoratore (art. 37, comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.474 a 6.388 euro
  • Mancata formazione di dirigenti e preposti (art. 37, comma 7): medesime sanzioni penali
  • Sanzione aggiuntiva: 300 euro per ogni lavoratore non formato (Allegato I, punto 3 del D.Lgs. 81/2008)
  • Aggravante: violazioni riferite a più di 5 lavoratori raddoppiano gli importi; oltre i 10 lavoratori, gli importi sono triplicati (art. 55, comma 6-bis)
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi più gravi (Allegato I del D.Lgs. 81/2008)

L’approccio delineato rafforza, dunque, il ruolo del datore di lavoro quale garante di una formazione efficace e personalizzata, non solo formalmente eseguita e in linea con il contesto operativo e i rischi specifici a cui si espongono i lavoratori, ma anche in grado di incidere con effetti migliorativi sul funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.

L’ accordo n. 59/2025 valorizza ulteriormente il ruolo riconoscendo la possibilità al datore di lavoro di organizzare direttamente in prima persona corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai preposti e dirigenti senza necessità di accreditamento come soggetto formatore.

FORMAZIONE NEOASSUNTI

Altra novità di rilievo è quella che riguarda le tempistiche  della formazione per i lavoratori neoassunti. Il precedente Accordo del 2011, ora abrogato, prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Ora tale possibilità non è più ammessa  : la formazione non è più rinviabile e deve essere erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio mansioni o con l’introduzione di nuove attrezzature senza alcuna deroga.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Il D.Lgs. n. 146/2021 ha sensibilmente rafforzato il ruolo di questa figura nel sistema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ art. 19, comma 1, lett. a) e f-bis) del D.lgs. n. 81/2008 attribuisce la prerogativa di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature. Per rispondere a queste responsabilità, l’Accordo introduce un corso di formazione della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli subordinati alla frequenza dei corsi di formazione generale ( 4 ore ) e specifica ( dalle 4 alle 12 ore ) per la generalità dei lavoratori. La formazione aggiuntiva, aggiornata con corsi della durata minima di 6 ore e cadenza biennale, mira a garantire la presenza di figure  operative adeguatamente formate, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio. Quanto alle modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento, per questa figura l’accordo sottolinea che  ad essere consentite sono solo le  modalità in presenza e la video conferenza sincrona essendo esclusa la modalità e-learning.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

-L’ accordo sottolinea la centralità di una didattica basata su criteri di coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi e strumenti di valutazione e  tecniche formative attive, finalizzate a favorire l’apprendimento esperienziale e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. In tal senso, è valorizzata l’integrazione tra momenti teorici e applicazioni pratiche, l’uso di esercitazioni, simulazioni, lavori di gruppo per facilitare l’apprendimento che privilegiano la modalità in presenza con un numero massimo di 6 allievi per docente.

Videoconferenza sincrona

Per quanto concerne la formazione teorica, la videoconferenza sincrona è espressamente riconosciuta dall’Accordo, a condizione che sia rispettata l’interazione tra docenti e discenti. Tale modalità, pur rientrando nella formazione a distanza, si distingue dall’e-learning asincrono in quanto richiede la presenza simultanea dei partecipanti e del formatore, consentendo l’interattività, la tracciabilità delle presenze e il monitoraggio delle attività formative. Per essere valida, la formazione sincrona deve essere supportata da strumenti che garantiscano il controllo dell’effettiva partecipazione, l’identificazione dei partecipanti e la registrazione delle attività. Essa può essere utilizzata per la trattazione di contenuti teorici, ma non può sostituire le attività pratiche o esercitative, che restano obbligatoriamente da svolgere in presenza.

Particolare attenzione è riservata alla coerenza tra metodologie e destinatari, prevedendo una personalizzazione dei percorsi in funzione del ruolo (lavoratore, preposto, dirigente, RSPP/ASPP, ecc.), del livello di rischio, del settore produttivo e dell’esperienza pregressa.

Videoconferenza asincrona

Così per la modalità e-learning, modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività tramite piattaforma informatica, l’accordo specifica quali moduli possono essere svolti avvalendosi di tale modalità, quali esclusivamente in presenza. Il nuovo accordo prevede anche la formazione in modalità mista ( presenza , videoconferenza sincrona  e-learning con precise regole di accreditamento e verifica.

Così, in estrema sintesi, per figure come i preposti, la formazione non può includere moduli in modalità e-learning, neanche solo per la parte di aggiornamento e limitatamente ai contenuti generali. L’e-learning è invece consentito senza limitazioni sia per la formazione base che per l’aggiornamento per datori di lavoro e dirigenti. È consentito anche per la formazione generale dei lavoratori e la formazione specifica, limitatamente ai settori a rischio basso. Per quanto riguarda i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), la formazione base può essere erogata interamente in modalità e-learning esclusivamente per il modulo A: per i moduli Be C essa deve necessariamente essere svolta in presenza, comprensive di esercitazioni pratiche e discussione di casi, mentre è ammessa una componente a distanza solo se svolta in modalità sincrona, interattiva e tracciabile. Anche per datori di lavoro RSPP non è consentita la formazione base in E-Learning. È invece consentito l’aggiornamento in e-learning, anche per Rspp e Aspp purché non corrispondano al datore di lavoro.

Verifiche e effettività dell’apprendimento

Ulteriore elemento di novità è l’obbligo di verifica dell’ apprendimento finale,  non più limitato a specifici casi come per gli RSPP, ma generalizzato per tutte le tipologie di formazione previste. Tale obbligo va oltre la semplice verifica e certificazione delle competenze acquisite al termine dei corsi e si traduce in un obbligo implicito, a carico di datori di lavoro e preposti, di verificare costantemente l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, in relazione all’esercizio del proprio ruolo in azienda al funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.

SPAZI CONFINATI

Un ulteriore elemento di novità è l’introduzione di moduli formativi specifici per rispondere alla necessità di garantire l’adeguatezza della formazione, e la redazione di piani di sicurezza per la gestione di rischi in contesti ad alto indice di pericolosità, come spazi confinati o rischio inquinamento ( DPR 177/2011 ) e i cantieri temporanei e mobili. Nel primo caso sono previste 12 ore di formazione (4 ore di formazione giuridica-tecnica e 8 ore di pratica + aggiornamento quinquennale di durata minima 4 ore ), oltre a requisiti specifici  in capo ai docenti in possesso di comprovata esperienza nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Nel secondo caso è previsto un modulo formativo aggiuntivo della durata minima di 6 ore.

CONTROLLI E VIGILANZA  

Il nuovo Accordo interviene in modo strutturale sul rafforzamento delle attività di vigilanza, introducendo un modello di controllo multilivello che mira a garantire l’effettività e la coerenza dell’intero sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I controlli sono estesi non solo ad elementi formali attinenti all’ offerta formativa ( enti accreditati , modalità didattiche ) ma anche ai discenti ( con verifiche sull’effettiva frequenza , qualità dell’apprendimento e utilizzo pratico delle competenze acquisite ) e sul datore di lavoro, chiamato a documentare la corrispondenza tra rischi valutati nel DV e i contenuti della formazione.

SOGGETTI FORMATORI

L’Accordo introduce criteri rigorosi per l’accreditamento e la verifica periodica della conformità dei soggetti formatori ai requisiti richiesti, affidando agli organi di vigilanza la possibilità di effettuare controlli e disporre provvedimenti in caso di inadempienze. I soggetti formatori devono disporre di personale docente qualificato, avere una comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro e garantire strumentazioni e ambienti adeguati allo svolgimento della formazione, soprattutto per le attività pratiche (per organizzare i corsi più complessi, come per gli RSPP, i soggetti formatori devono dimostrare almeno tre anni di esperienza ). E’ previsto inoltre l’ obbligo per i soggetti formatori di documentare le attività svolte con registri presenze , verbali , test di valutazione e attestati conformi ai modelli standard definiti aggiornati dall’accordo da conservare per almeno 10 anni.

CONCLUSIONI

L’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 segna una svolta significativa nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo il ruolo della formazione e integrandola stabilmente all’interno dei processi organizzativi aziendali. La nuova disciplina supera definitivamente la concezione della sicurezza come un mero adempimento burocratico e documentale, ampliando il suo ruolo strategico e qualificante della cultura d’impresa. Attraverso questo provvedimento, l’attività formativa viene strettamente interconnessa alla reale valutazione dei rischi e alla continua evoluzione delle mansioni, con un’attenzione particolare alle sfide introdotte dalle trasformazioni tecnologiche e digitali. In questo modo, l’aggiornamento delle competenze cessa di essere un obbligo formale  per diventare una leva di qualificazione organizzativa, capace di adattarsi dinamicamente ai mutamenti dei contesti produttivi.

Ad arricchire e chiarire il quadro applicativo di questa riforma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un documento contenente 52 FAQ relative all’accordo n. 59/2025 del 17 giugno 2025. Queste risposte ai quesiti più frequenti offrono a imprese e professionisti importanti chiarimenti interpretativi e indicazioni operative , agevolando la corretta transizione verso il nuovo modello formativo e risolvendo i principali dubbi procedurali sollevati dagli operatori del settore.

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