Cassazione: il trasferimento ad una sede di lavoro distante integra sempre la giusta causa di dimissioni?

Con l’ordinanza n. 10559 del 21.04.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la NASpI a seguito delle dimissioni dovute al trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che detto mutamento della sede lavorativa integrasse giusta causa di dimissioni.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa in caso di trasferimento in una sede di lavoro a notevole distanza da quella di originaria adibizione.

Tuttavia, continua la sentenza, per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa, è necessario accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 cod. civ.) e, quindi, l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti.

Su tali presupposti, non avendo la pronuncia di merito valutato l’inadempimento datoriale, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.

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