Tra le misure destinate a favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di bilancio 2026 ha previsto la possibilità di prolungare il contratto a termine per sostituzione delle lavoratrici in maternità fino compimento del primo anno di età del bambino. Con il messaggio n. 1343/2026, l’ INPS fornisce le istruzioni per il riconoscimento del connesso sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.
Il contratto di sostituzione – Il testo unico in materia di paternità e maternità (D.Lgs. n. 151/2001) riconosce al datore di lavoro la possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità, parentale o per malattia del figlio (art.4, comma 1). Il contratto può essere stipulato anche con un mese di anticipo rispetto all’assenza, fatta salva la facoltà della contrattazione collettiva di prevedere un periodo antecedente superiore (art. 4, comma 2).
Su questo fronte è intervenuta la Legge di bilancio, che al comma 221 ha previsto l’introduzione del comma 2-bis all’ articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001, legittimando “ l’affiancamento al rientro” nel periodo post congedo. Grazie a questo strumento, la lavoratrice può beneficiare di un reinserimento progressivo entro il primo anno di età del bambino, mentre l’impresa ha l’opportunità di pianificare accuratamente il passaggio di consegne, preservando la continuità produttiva e la riallocazione delle mansioni della lavoratrice.
Il contratto, comprensivo del periodo di affiancamento, resta ancorato alla causale sostitutiva entro il limite temporale massimo fissato dalla norma. Resta ferma l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato , ivi inclusi i limiti di durata massima previsti dall’ art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, con la sommatoria di eventuali rapporti precedentemente intercorsi con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria entro limite complessivo dei 24 mesi (fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi), e il numero massimo di 4 proroghe consentite entro l’arco temporale dei 24 mesi complessivi.
L’esonero contributivo – Sotto il profilo contributivo, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale previsto per il contratto a tempo determinato nella misura dell’ 1,40%. Inoltre, per agevolare il ricorso al contratto di sostituzione anche nelle aziende con organici inferiori ai 20 dipendenti, l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001 riconosce ai datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo uno sgravio contributivo del 50 % della contribuzione dovuta per il lavoratore assunto in sostituzione. Quando il contratto è in somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Alle medesime condizioni, il contratto di sostituzione, con il relativo sgravio, può essere utilizzato quando a dover essere sostituita è una lavoratrice autonoma.
Le istruzioni INPS – Con il messaggio n. 1343/2026, l’ INPS ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il beneficio contributivo della riduzione del 50 % della contribuzione INPS e INAIL dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione può essere riconosciuto anche per il periodo di affiancamento, entro il limite temporale del primo anno di vita del bambino.
La sostituzione può avvenire anche “a cascata” con adibizione di un lavoratore interno al posto della sostituta. Ai fini del riconoscimento della decontribuzione, l’ INPS ricorda che non è necessaria l’equivalenza tra le qualifiche del lavoratore sostituto e del lavoratore sostituito, né vi sono limiti rigidi sul numero di lavoratori coinvolti, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.


