Legge 20 aprile 2026, n. 50: Con la conversione del DL PNRR novità per fondi pensione e sanitari

Nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile 2026 è stata pubblicata la Legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione del DL 19 febbraio 2026 n. 19 (cd. Decreto PNRR 2026 ). Per quanto concerne le misure in materia di lavoro e previdenza, nel corso dell’iter di conversione sono state apportate modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico  (AUU) e a quella dei fondi sanitari integrativi e della previdenza complementare. [TESTO COORDINATO]

Fondi pensione e portabilità del contributo datoriale –  La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un insieme organico di misure volte a rafforzare la previdenza complementare, intervenendo su adesione, fiscalità, prestazioni, tutele e regole di funzionamento dei fondi pensione.

Tra le varie modifiche, l’ art. 1, comma 201, lett. C) della Legge n. 199/2026 ha previsto una novità per il lavoratore, che abbia destinato il TFR a un fondo negoziale e benefici del contributo datoriale. Laddove decida di aderire ad un nuovo fondo pensione, non di categoria, oltre agli accantonamenti inerenti le quote di trattamento di fine rapporto maturando, ha diritto al trasferimento dei contributi versati dall’azienda in conformità al contratto collettivo.

Con l’inserimento in sede di conversione dell’art. 29, comma 11-bis, l’entrata in vigore della norma, prevista per il 1° luglio 2026, viene differita al 31 ottobre 2026.

Per comprendere la portata innovativa delle norma, basti osservare che, ad oggi, il contributo datoriale spetta al solo lavoratore che aderisce al fondo previsto dal proprio contratto collettivo (fondo negoziale di categoria), facendovi confluire il TFR. Il dipendente può, comunque,  aderire a un altro fondo aperto nel corso della carriera, perdendo però il diritto alla contribuzione da parte dell’azienda, salvo che non siano previsti specifici accordi aziendali.

In questo contesto è intervenuta la Legge di bilancio con un cambio di prospettiva che valorizza la libera scelta del lavoratore e la  portabilità delle posizioni individuali in caso di trasferimento da fondo negoziale a fondo aperto. Tuttavia, occorre precisare che la Legge di bilancio non prevede direttamente il diritto al contributo datoriale in caso di iscrizione a un fondo aperto. Il lavoratore deve passare prima per il periodo minimo di permanenza (2 anni) nel fondo negoziale per poi effettuare il trasferimento ad altro fondo di suo gradimento.

Restano invece confermate le altre disposizioni in materia di previdenza complementare di cui all’art. 1, comma 201, della Legge di bilancio, ossia: il silenzio-assenso di 60 giorni per l’adesione e l’abbassamento delle soglie di adesione al Fondo Tesoreria INPS, con il relativo obbligo di versamento delle quote di TFR.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie – In sede di conversione trova conferma la disposizione prevista all’ art. 29, comma 1, che prevede l’inserimento nel D.Lgs. n. 252/2005 del nuovo art. 19-sexies. Tutte le forme pensionistiche vigilate dalla COVIP – e, quindi, non solo i fondi pensione negoziali ma anche i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali – sono chiamate ad aderire “a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari”. Se non vi aderiscono, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000.

Finanziamento della COVIP – Confermata anche la disposizione prevista all’ art. 29, comma 2 riguardante il finanziamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il sistema viene legato al versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni. Prima il finanziamento faceva riferimento allo 0,5% per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.

Fondi sanitari: pubblicità dei bilanci –  Per i fondi sanitari integrativi del SSN, glie enti, le casse e le società di mutuo soccorso, nonché per le forme di assistenza sanitaria integrativa o complementare comunque istituite viene chiesto di redigere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo.

I bilanci e le relazioni devono essere coerenti, esaurienti e correttamente presentati e fornire un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un’informativa sugli investimenti significativi, integrando le informazioni richieste dalla normativa vigente con nuove e più dettagliate informazioni sull’andamento della gestione, quali il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare dei contributi e delle prestazioni, i principali indicatori di equilibrio economico-finanziario, i costi di gestione e, ove rilevanti, i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG).. La mancata osservanza dei predetti obblighi comporta:

– l’impossibilità dell’iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell’ anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale;

– la perdita della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a

Assegno Unico –   Le modifiche  apportate al D.Lgs. n. 230/2021 con l’art. 7-bis della Legge 20 aprile 2026, n. 50  hanno come finalità principale l’adeguamento della disciplina dell’Assegno Unico ai rilievi della Commissione UE sfociati nel ricorso per infrazione presentato alla Corte di giustizia UE, causa c-630/24.

Al fine di garantire una maggiore inclusività per i lavoratori stranieri e per i nuclei con familiari all’estero vengono disposte le seguenti modifiche al D.lgs. n. 230/2021 :

  • Ai soli fini dell’attribuzione della prestazione  si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea purché fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente.
  • Tra i requisiti necessari per il riconoscimento della misura vengono abrogate le diciture relative ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno mentre vengono aggiunti i requisiti della titolarità di un contratto di lavoro subordinato o esercente attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e la regolarità contributiva.
  • L’erogazione dell’AUU viene commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia.
  • Riviste anche le tempistiche di richiesta della prestazione per i lavoratori non residenti in Italia, che dovranno presentare, a differenza dei residenti, la domanda per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, rinnovarla annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

Investimenti in start up innovative – Con la Legge di conversione  sono state introdotte importanti semplificazioni procedurali per gli incentivi fiscali all’investimento in start up innovative. La novità più rilevante riguarda la gestione delle istanze per l’accesso agli incentivi in regime de minimis:

  • viene introdotta la possibilità di regolarizzare le istanze per gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2025;
  • Le startup innovative possono presentare la domanda per l’agevolazione anche successivamente all’investimento, a condizione che l’istanza venga entro il 31 maggio 20.

L’incentivo prevede una detrazione IRPEF al 65% destinata a persone fisiche che investono nel capitale di rischio della start up.

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