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Con la sentenza n. 4623 del 02.03.2026, la Cassazione afferma che il silenzio del lavoratore sulla propria condizione di disabilità non è elemento idoneo a ridurre l’entità del risarcimento dovuto in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto giudicato discriminatorio.
Il fatto affrontato
La dipendente, affetta da disabilità, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dal momento che l’applicazione, nei confronti di persona disabile, dei termini di comporto breve costituisce condotta idonea ad integrare una discriminazione indiretta.
La sentenza
La Cassazione rileva preliminarmente che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore (o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza) fa sorgere l’onere datoriale di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità
Per la sentenza, il silenzio serbato dal dipendente circa la propria condizione di disabilità non può essere considerato fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l’indennità risarcitoria.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, nel caso di specie ha errato la pronuncia di merito nel riconoscere alla dipendente una indennità risarcitoria limitata, solo per avere la stessa non esternato la propria patologia.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

