Tribunale di Brescia: nessun limite di durata nello staff leasing

Con la sentenza n. 419 del 11.03.2026, il Tribunale di Brescia afferma che il limite di 24 mesi previsto per la somministrazione a tempo determinato, non può essere esteso anche allo staff leasing.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione ed inviato in missione sempre presso la medesima utilizzatrice, all’esito della cessazione della predetta missione, ricorre giudizialmente al fine di ottenere talune differenze retributive.

L’ordinanza

Il Tribunale di Brescia rileva, preliminarmente, che non sussiste un principio generale di temporaneità applicabile allo staff leasing.

Secondo il Giudice, infatti, il limite dei 24 mesi previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 riguarda esclusivamente la somministrazione a tempo determinato e non può essere esteso alla somministrazione a tempo indeterminato.

Per la sentenza, dunque, una volta instaurato un rapporto stabile tra lavoratore e agenzia, è legittima la previsione di una missione anche a tempo indeterminato.

Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia rigetta il ricorso del lavoratore.

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