Cassazione: niente NASPI alla lavoratrice che ha rassegnato le dimissioni in maternità senza convalida

Con l’ordinanza n. 6979 del 24.03.2026, la Cassazione afferma che, in caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di maternità e non convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, la medesima non ha diritto ad ottenere la NASPI.

Il fatto affrontato

La dipendente ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS che le aveva negato il diritto alla NASPI, perché si era dimessa durante la gravidanza senza ottenere la convalida dell’Ispettorato del Lavoro.

La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere l’indennità di disoccupazione, seppur non dalla data di dimissione, ma dal momento in cui il periodo protetto era da considerarsi terminato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in gravidanza, la necessità della convalida delle stesse non è destinata a venir meno una volta trascorso il periodo protetto.

Ciò, continua la sentenza, in ossequio alla ratio legislativa, che è quella di garantire la genuinità e la spontaneità delle dimissioni della lavoratrice in un periodo particolarmente delicato contro eventuali abusi del datore, nel tentativo di viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, la specifica finalità antiabusiva della norma risulterebbe in larga parte vanificata se si ritenesse che una volta trascorso il periodo protetto non sarebbe più necessaria la convalida degli ispettori per l’efficacia del negozio di recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.

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